Nella Gestione separata dell’INPS confluiscono tutti i contributi dei lavoratori autonomi che esercitano un’attività professionale o di collaborazione, per la quale non era prevista una forma assicurativa pensionistica come previsto dalla legge di riforma del sistema pensionistico (legge 335/1995).
La Gestione separata ha lo scopo principale di finanziare un fondo obbligatorio che garantisce una pensione (invalidità, vecchiaia e superstiti) calcolata con il sistema contributivo in presenza di un minimo di 5 anni di versamenti.
Ricordiamo che per la riforma Biagi, a partire dal 24 ottobre 2003 le collaborazioni, per essere considerate tali, devono essere inquadrate in un progetto, programma, o fase di essi. In caso contrario, il rapporto si presume di lavoro dipendente.
La domanda va fatta del soggetto direttamente all’ente previdenziale, anche attraverso una telematica, utilizzando i modelli in distribuzione presso tutte le sedi territoriali specificando i propri dati anagrafici, il codice fiscale, il tipo di attività svolta, l’inizio dell’attività e, quando si tratta di collaborazione coordinata e continuativa, i dati del committente.
Esistono due aliquote contributive. Per coloro che non dispongono di nessuna forma di assicurazione obbligatoria, oltre alla Gestione separata, il contributo è pari al 25,72%, mentre per chi risulta già pensionato o hanno già una forma obbligatoria il contributo è pari al 17%.
La ripartizione dell’onere contributivo è divisa nella misura di un terzo per il collaboratore e di due terzi per il committente.
E’ data la possibilità agli assicurati di riscattare cinque anni di collaborazioni coordinate e continuative, precedenti l’inizio dell’assicurazione. Il riscatto viene pagato in base all’aliquota contributiva vigente al momento della domanda ed è a completo carico del lavoratore.
I soggetti interessati alla Gestione separata sono:
- tutti quelli che hanno redditi derivanti da attività professionale;
- tutti i lavoratori che hanno redditi derivanti da una collaborazione a progetto,amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni ed altri enti, collaboratori di giornali riviste ed enciclopedie (sono esclusi i compensi corrisposti per diritto di autore), partecipanti a collegi e commissioni;
- spedizionieri doganali dal 1° gennaio 1998 a seguito della soppressione del loro fondo di previdenza.
- tutti i soggetti che, dal 1° gennaio 1999, ricevono borse di studio per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca.
Per effetto della riforma Biagi, dal 1° gennaio 2004 hanno l’obbligo di versare i contributi alla gestione separata anche coloro che svolgono attività di lavoro autonomo occasionale e i venditori a domicilio, nel caso in cui il reddito annuo derivante dalla loro attività superi i 5.000 euro.
Ricordiamo che tutti i parasubordinati che, precedentemente all’iscrizione alla Gestione separata, hanno contributi versati nell’assicurazione generale obbligatoria o in un altro fondo o in una gestione autonoma dell’Inps, possono chiedere che tali contributi siano conteggiati nella loro gestione per calcolare la pensione di vecchiaia con il sistema di calcolo contributivo.
Dal 16 marzo 2000 i lavoratori parasubordinati sono assicurati anche contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Il contributo alla Gestione separata va versato all’Inps con il modello F24 ed è unico per professionisti e collaboratori.
Per ogni informazione è utile rivolgersi direttamente all’INPS o al proprio istituto previdenziale; infatti, la Gestione separata non è solo una prerogativa dell’INPS ma ogni ente ha facoltà di istituire un proprio fondo, ad esempio l’INPGI dispone della Gestione separata denominata come INPGI 2.
Sono pensionato dal 1 luglio 2009 ho avuto nel 2009 4 mesi di gestione separata, 12 mesi nel 2010 e ne avrò 8 nel 2011, come co.co.pro.
Poi terminerò, potro chiedere il riscatto in aggiunta lla pensione che percepisco o perderò tutto ciò che ho versato ?
Grazie
@ Primo Broccoli:
Primo Broccoli wrote: