Sono state pubblicate le Linee guida per la richiesta dei contributi per l’annualità 2012 in favore delle associazioni di promozione sociale; in effetti, risulta che sono state emanate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per il Terzo Settore e le Formazioni Sociali – le Linee Guida del 28 febbraio 2012 che disciplinano, per l’annualità 2012, la richiesta di concessione del contributo statale in favore delle associazioni di promozione sociale, ai sensi della Legge n. 476 del 19 novembre 1987 e della Legge n. 438 del 15 dicembre 1998.
In particolare, ricordiamo che la Legge 19 novembre 1987, n. 476, nuova disciplina del sostegno alle attività di promozione sociale e contributi alle associazioni combattentistiche, e la Legge 15 dicembre 1998 n. 438, ovvero contributo statale a favore delle associazioni nazionali di promozione sociale, prevedono la concessione di un contributo in favore delle associazioni storiche (U.I.C. – Unione Italiana Ciechi, U.N.M.S. – Unione Nazionale mutilati ed invalidi per servizio, A.N.M.I.L – Associazione nazionale mutilati ed invalidi per lavoro, A.N.M.I.C – Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili, E.N.S. – Ente nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordomuti) ed alle associazioni cosiddette “non storiche” che, secondo gli scopi previsti dai rispettivi statuti, promuovano l’integrale attuazione dei diritti costituzionali concernenti l’uguaglianza di dignità e di opportunità e la lotta contro ogni forma di discriminazione nei confronti dei cittadini che, per cause di età, di deficit psichici, fisici o funzionali o di specifiche condizioni socio economiche siano in condizione di marginalità sociale.
In base alle informazioni diffuse dal Ministero si apprende che la concessione di tale contributo, per le associazioni cosiddette “non storiche” di cui all’art. 1, comma 1, lett. b) della legge n. 476/87, è subordinata alla presentazione di apposita istanza, corredata dalla documentazione prevista, da parte delle predette associazioni che siano in possesso dei requisiti obbligatori previsti dall’art. 2 della medesima legge.
Gli enti e le associazioni italiane che usufruiscono del predetto contributo sono tenuti ad utilizzarlo per fini di promozione e integrazione sociale. La legge n. 438/98 stabilisce che il contributo statale previsto dall’art. 1 della legge n. 476/87, debba essere ripartito al 50% alle cosiddette “associazioni storiche” tra cui è ripartito in parti uguali l’altra metà alle cosiddette “associazioni non storiche” tra cui è ripartito secondo i criteri stabiliti dall’art. 1, comma 3 della legge 438/98.
Si ricorda che il termine ultimo per la presentazione delle domande per il riconoscimento, in favore degli enti ed associazioni di promozione sociale, di svolgere attività di evidente funzione sociale è scaduto il 31 gennaio 2012. I criteri e le modalità per il rilascio degli attestati in oggetto sono disciplinati, a partire dall’anno 2011, dalla Circolare n. 6 del 18 febbraio 2011 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.