È arrivato finalmente il decreto per la contribuzione figurativa integrativa a favore di beneficiari di trattamenti di sostegno al reddito.
Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 257 del 3 novembre 2010, il Decreto 30 luglio 2010 con le modalità di riconoscimento della contribuzione figurativa integrativa a favore di beneficiari di trattamenti di sostegno al reddito non connessi a sospensioni dal lavoro, attuativo dell’articolo 2, commi 132 e 133, della legge 23 dicembre 2009 n. 191 (finanziaria 2010).
In via sperimentale per l’anno 2010, fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento e in ogni modo non oltre la data del 31 dicembre del 2010, è riconosciuta la contribuzione figurativa integrativa di cui all’articolo 2, comma 132, della legge 31 dicembre 2009 n. 191, ai lavoratori che nel corso dell’anno 2010 siano beneficiari di qualsiasi trattamento di sostegno al reddito non connesso a sospensioni dal lavoro, ai sensi della legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali, e che accettino un’offerta di lavoro subordinato che preveda l’inquadramento in un livello retributivo inferiore di almeno il 20 per cento a quello corrispondente alle mansioni di provenienza.
I lavoratori devono possedere almeno 35 anni di anzianità contributiva alla data di accettazione dell’offerta di lavoro.
Il valore della contribuzione è determinato sulla differenza tra l’importo della normale retribuzione spettante al lavoratore in corrispondenza delle mansioni di provenienza e l’importo della retribuzione effettiva percepita per l’attività svolta a seguito dell’accettazione dell’offerta di lavoro.
Il beneficio contributivo è riconosciuto non oltre la data della prima decorrenza utile per l’accesso al pensionamento e comunque non oltre il 31 dicembre 2010.
Per accedere al beneficio i lavoratori interessati devono presentare apposita domanda all’INPS, corredata dal contratto di lavoro immediatamente precedente la fruizione dei trattamenti di sostegno al reddito e dal contratto comportante l’inquadramento in un livello retributivo inferiore di almeno il 20% a quello corrispondente alle mansioni di provenienza.
L’Inps, verificata la sussistenza dei requisiti, riconosce il requisito contributivo in ordine cronologico dell’accettazione dell’offerta di lavoro.