L’Inail, con la Circolare n.15 del 20 marzo 2013, comunica che le verifiche sulle false Partite IVA partiranno dal 2014-2015. La Riforma del Lavoro, infatti, con l’art 1, comma 26, della legge 92/2012, ha introdotto nuove misure mirate a contrastare il ricorso irregolare alle consulenze in azienda. Uno slittamento dei controlli necessario ai fini delle verifiche dei casi previsti dalla normativa.
La norma prevede che la presunzione di collaborazione coordinata e continuativa delle Partite IVA scatti se sussistono dei precisi presupposti, in mancanza di prove contrarie da parte del datore di lavoro, quali la postazione fissa di lavoro presso il committente, la durata complessiva di almeno otto mesi annui per due anni consecutivi, a partire dal 1° gennaio-31 dicembre degli anni 2013 e 2014, l’80% del fatturato dallo stesso committente per almeno due anni solari consecutivi, a partire dal 18 luglio 2012.
Nel caso venisse appurata la presunzione di collaborazione a progetto nel corso dei controlli, scatterebbe il pagamento del premio INAIL assoggettato a tutte le regole in vigore per i lavoratori subordinati.
In mancanza del progetto, condizione indispensabile per un rapporto di lavoro parasubordinato, il contratto diventerebbe automaticamente a tempo indeterminato, con decorrenza dalla data di costituzione del rapporto di lavoro. Per rapporti in essere al 18 luglio 2012, la norma prevede un periodo transitorio, con applicazione delle nuove regole dal 18 luglio 2013. Comunque, il datore di lavoro ha la possibilità di dimostrare la genuinità del rapporto di lavoro autonomo.
La presunzione legale di falsa Partite IVA è esclusa in caso di:
*prestazione connotata da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell’esercizio concreto di attività ;
*prestazione svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 233/1990 (per il 2012, è pari a 18mila 662 euro);
*prestazione resa nell’esercizio di attività professionali per le quali, in base all’ordinamento, è necessaria l’iscrizione ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali.
APPROFONDIMENTI
*In caso di false partite Iva scatta la presunzione di subordinazione
*Come scovare le false partite IVA
*Contratti collaborazione con partita Iva, dopo la riforma del lavoro