La Corte di Cassazione, con Sentenza n. 15773/2002, è stata presa a riferimento in materia di infortuni sul lavoro in merito all’obbligo di reperibilità dove si ribadisce che il lavoratore è comunque sottoposto ai diversi obblighi regolati dal contratto collettivo di lavoro.
In effetti, in caso di infortunio e malattia professionale con relativa denuncia all’INAIL, non è competenza di tale Istituto assicuratore attivare il medico legale INAIL per la visita fiscale.
In particolare, la stessa Corte di Cassazione, con la sopracitata sentenza, ha determinato da tempo l’INPS ad attivare un servizio a domanda, per eseguire visite fiscali di controllo a domicilio, non solo sulle assenze dal lavoro per malattia, ma anche nei casi di denuncia di infortunio sul lavoro.
Il datore di lavoro può rivolgersi, quindi, all’INPS per chiedere la verifica dell’effettivo stato di salute del lavoratore, che denuncia un infortunio sul lavoro, per il quale sia prevista una indennità temporanea, e ciò per tutto l’arco della durata dell’infortunio e sino a guarigione clinica. Pertanto appare evidente che l’assenza dal lavoro per malattia e quella per inabilità temporanea al lavoro, a seguito di infortunio denunciato come tale, avranno lo stesso trattamento da parte dei medici legali dell’INPS, che interverranno su semplice richiesta del datore di lavoro.
Il controllo del dipendente è un diritto del datore, previsto dall’art. 5, comma 2 della legge 20 maggio 1970, n. 300; e questi, creditore della prestazione, ha indubbio interesse ad accertare non solo la giustificazione della temporanea sospensione dell’adempimento adottata dal lavoratore, bensì la situazione patologica del lavoratore stesso, quale potenziale fattore di una propria responsabilità.
Per questa ragione, le fasce orarie di reperibilità, così come previste dalla contrattazione collettiva, costituiscono una prescrizione a favore del lavoratore. Quest’obbligo di reperibilità è poi parte del più generale obbligo di correttezza e buona fede, connesso a tutto lo svolgimento delle obbligazioni scaturenti dallo svolgimento del rapporto. In questo quadro è da collocare anche la disponibilità che, pur non espressamente prevista da una specifica disposizione di legge, il lavoratore deve offrire per consentire l’attuazione del diritto, del datore, di ottenere (attraverso l’intervento degli istituti di previdenza) il controllo dell’infermità causata da infortunio sul lavoro.
► Il requisito territoriale per la maggiorazione della durata dell’indennità di mobilità
► Nuova fascia per l’indennità di accompagnamento