Ricordiamo che l’articolo 4 della legge n. 300/1970, meglio conosciuta come Statuto dei lavoratori, disciplina l’utilizzo degli impianti audiovisivi sul posto di lavoro; infatti, l’articolo 4, comma 2, della L. n. 300/1970 stabilisce che gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l’Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l’uso di tali impianti.
La norma in questione rimette pertanto ad accordi con le RSA o, in mancanza, alla autorizzazione della Direzione provinciale del lavoro l’installazione di impianti e apparecchiature di controllo richieste, nel caso di specie, da esigenze organizzative ma dalle quali possa derivare anche la possibilità del controllo a distanza dell’attività dei lavoratori.
In realtà sia le esigenze che richiederebbero l’installazione di tali apparecchiature, sia le concrete possibilità che dalle stesse possa derivare un controllo sulla attività dei lavoratori sono circostanze da valutare caso per caso e, pertanto, è qui possibile rappresentare soltanto alcune osservazioni di carattere generale.
Per questa ragione, anche per via di diverse osservazioni della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro del Ministero del Lavoro, la procedura illustrata al comma 2 si riferisce alla installazione di apparecchiature volte ad effettuare, ad esempio, un più incisivo controllo dei costi del servizio telefonico per una più corretta e puntuale imputazione contabile di tali costi alle singole unità organizzative. Si osserva anzitutto che, con riferimento alla imputazione contabile dei costi telefonici al centro di costo nel suo complesso, non sembra poter derivare un controllo dell’attività dei lavoratori, esulando pertanto la fattispecie dalla procedura di cui all’art. 4 della L. n. 300/1970.
Al contrario, nell’ipotesi in cui l’imputazione contabile sia effettuata nei confronti della singola utenza, occorre verificare caso per caso se tale operazione consenta un controllo indiretto sulla attività lavorativa dei dipendenti.
► Il controllo dei lavoratori e la tutela prevista dallo Statuto dei lavoratori
► Il controllo sul lavoratore