Avevamo già precisato che la nuova procedura di convalida delle dimissioni è un percorso in varie mosse, ma con scadenze precise. Perché possiate muovervi nei tempi e nei modi stabiliti ricapitoliamo.
Il datore di lavoro deve avviare la procedura con la trasmissione dell’invito a convalidare le dimissioni, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della lettera di dimissioni del lavoratore o di firma della risoluzione consensuale del rapporto. In caso di inosservanza del termine stabilito, le dimissioni non sono valide e il rapporto di lavoro riprende.
Il datore di lavoro, per evitare questo rischio, invita il lavoratore a procedere alla convalida delle dimissioni in una sede abilitata, quale la Direzione Territoriale del Lavoro, il Centro per l’impiego, una sede sindacale, oppure a firmare la comunicazione telematica inviata ai servizi competenti. La convalida delle dimissioni deve essere completata entro il termine di sette giorni dal momento in cui il lavoratore riceve questo invito. L’atto deve essere redatto in forma scritta e va inviato al domicilio del lavoratore indicato nel contratto di lavoro o comunicato dopo l’assunzione.
Se il lavoratore non completa la procedura secondo una delle forme previste dalla legge, il rapporto di lavoro si considera comunque risolto alla fine dei sette giorni. Se poi il lavoratore ha delle difficoltà a seguire l’iter, le Direzioni Territoriali del Lavoro e i centri per l’impiego dovranno nel breve termine comunicare le procedure da seguire. Entro il termine di sette giorni, il lavoratore ha anche la possibilità di revocare le dimissioni o la risoluzione consensuale e tuttavia la revoca è possibile solo il lavoratore offre la propria prestazione lavorativa.
La riforma non prevede norme particolari per la comunicazione della revoca, ma precisa soltanto che il lavoratore può comunicare in forma scritta una manifestazione di volontà ad offrire la propria prestazione lavorativa. Dopo la revoca delle dimissioni o della risoluzione consensuale, il contratto di lavoro riprende il suo iter normale dal giorno successivo alla comunicazione di revoca. In questo caso il lavoratore non ha diritto alla retribuzione, se durante questo periodo non ha lavorato. Alla revoca delle dimissioni, gli eventuali accordi di riferimento non saranno più validi e, di conseguenza, il lavoratore sarà obbligato a restituire eventuali retribuzioni relativi agli accordi stessi.
APPROFONDIMENTI
*Riforma lavoro, convalida dimissioni volontarie: chiarimenti sulla nuova norma
*Dimissioni volontarie e risoluzione consensuale, regime convalida per tutti i lavoratori