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Convezione INPS e CESAC per riscossione contributi sulle pensioni degli iscritti al sindacato

 L’INPS con circolare del 11 febbraio 2011 n. 36 rende noto che in data 24 settembre 2010 è stata sottoscritta una convenzione tra INPS stesso e la Confederazione Europea dei Sindacati Autonomi del Commercio (C.E.S.A.C.) per  la riscossione dei contributi  sindacali  sulle prestazioni pensionistiche, ai sensi dell’art. 23 octies della legge 11 agosto 1972, n.485.

SOGGETTI AVENTI DIRITTO

Hanno diritto di versare i contributi sindacali mediante trattenuta sulla pensione i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo di detta assicurazione, gestito dall’INPS.

MODALITA’ DI RILASCIO DELLA DELEGA.

La delega deve essere rilasciata secondo il testo predisposto dall’INPS nel quale sono indicate la misura del contributo e le autorizzazioni necessarie per la trattazione dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/03.

La delega dovrà essere debitamente sottoscritta dal titolare della pensione e controfirmata dal responsabile locale della C.E.S.A.C..

A tal fine, è previsto che i nominativi dei rappresentanti e degli incaricati della Confederazione abilitati alla firma e alla presentazione delle deleghe all’INPS, siano comunicati in forma scritta alle strutture periferiche dell’Istituto, a cura della sede locale, ovvero degli uffici centrali della C.E.S.A.C..

DECORRENZA  DELLA DELEGA

Le  deleghe rilasciate da persone già titolari di pensione, presentate alla struttura territoriale dell’INPS che ha in carico la pensione, e le revoche produranno effetti dal primo giorno del terzo mese successivo a quello della acquisizione.

AMMONTARE DEL CONTRIBUTO

L’ammontare del contributo associativo riportato nel testo di delega, è stabilito nelle seguenti percentuali dell’importo lordo delle singole rate di pensione compresa la tredicesima esclusi i trattamenti di famiglia comunque denominati:

0,50 % sugli importi compresi entro la misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti;

0,40 % sugli importi eccedenti quelli di cui al precedente punto 1) e non eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti.

0,35 % sugli importi eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD.

Infine, la C.E.S.A.C. esonera l’INPS da responsabilità derivante dai rapporti intercorrenti tra il titolare della pensione assoggettata alla ritenuta sindacale e la Organizzazione sindacale stessa: quindi, nelle controversie conseguenti alla contestazione sull’effettiva validità e regolarità nel rilascio della delega, la C.E.S.A.C.  si obbliga a ristorare l’INPS stesso di ogni eventuale effetto negativo comunque derivante da dette controversie.

Per il testo completo della circolare e gli allegati si rimanda ad INPS.

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