Per i permessi giornalieri per allattamento la legge prevede la copertura con contribuzione figurativa ridotta, qualunque sia l’arco temporale stabilito ovvero sia per i permessi di due ore sia per quelli di un’ora al giorno. Tuttavia questa norma vale solo per i periodi successivi al 28 marzo 2000, cioè dopo l’entrata in vigore della legge n. 53 che ha integrato la normativa già in vigore.
La disposizione sulla percezione dell’indennità e sull’accredito dei contributi figurativi a favore della madre si applica a tutte le lavoratrici dipendenti, anche alle apprendiste e alle lavoratrici agricole. Inoltre i permessi giornalieri per allattamento e l’accredito dei contributi figurativi vengono riconosciuti anche alle lavoratrici impegnate in lavori socialmente utili (L.S.U.) e i lavori di pubblica utilità (L.P.U.). Sono escluse dall’indennità erogata dall’Inps le lavoratrici a domicilio, le addette ai servizi domestici e familiari e, soprattutto, le lavoratrici autonome.
Quando e perché
i permessi giornalieri per allattamento possono passare al padre
In riferimento all’art. 40 del D. Lgs. 151 del 2001), il padre lavoratore ha il diritto di usufruire dei permessi giornalieri per allattamento *nel caso in cui i figli siano affidati solo al padre; *in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non ne usufruisca; *nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente; *in caso di morte o di patologia grave della madre.
Comunque, il diritto può passare al padre se la madre del bambino è lavoratrice autonoma o lavoratrice libero professionista oppure se è una lavoratrice domestica o lavoratrice a domicilio. Tuttavia, in base ad una sentenza del Consiglio di Stato, il padre ha diritto all’utilizzo dei permessi giornalieri per allattamento anche nel caso in cui la madre sia casalinga.