La Corte dei Conti è intervenuta, con deliberazione n. 523 dello scorso 11 novembre 2010, a Sezione Unite per confermare il parere già espresso dalla Sezione della regione Calabria del 5 ottobre del 2010 in merito ad una corretta interpretazione del contenuto dell’articolo 1, comma 562, della legge n. 296/2006.
In sostanza, la Corte dei Conti a Sezioni Unite si è espressa sull’espressione nel precedente anno, locuzione importante poiché è riferita all’assunzione degli enti locali con popolazione inferiore ai 5000 abitanti non soggetti al patto di stabilità.
Secondo l’autorevole parere le cessazioni da considerare ai fini delle assunzioni non sono soltanto quelle dell’anno immediatamente precedente, ma le cessazioni derivanti dal cumulo di quelle avvenute nel corso degli anni.
In effetti, la deliberazione prevede che il significato da attribuire all’espressione nel precedente anno contenuta nell’articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (finanziaria per il 2007), come modificato dall’articolo 3, comma 121, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (finanziaria per il 2008), possa riferirsi a cessazioni intervenute successivamente all’entrata in vigore della norma, anche in precedenti esercizi, rifluenti nell’anno precedente a quello nel quale si intende effettuare l’assunzione.
Con questa espressione si intendono risolvere le differenti visioni contrastanti registrate nel passato tra diverse sezioni regionali.
La tesi restrittiva affermava che la norma considerata dovesse essere interpretata in senso strettamente letterale e quindi nel senso gli enti possono assumere solo ed esclusivamente per sostituire i dipendenti cessati l’anno prima e perciò erano tenuti a procedere senza alcun indugio, in quanto non sarebbe stato simmetricamente possibile assumere in un certo anno allo scopo di garantire la copertura di una cessazione di due o più anni precedenti.
Nella deliberazione adottata dalla Corte della regione Calabria si pone in evidenza che l’articolo 1, comma 562, della legge 296/2006 pone due obblighi cumulativi, ovvero il primo è quello di contenere la spesa di personale entro il tetto del 2004, mentre il secondo intende limitare le assunzioni a quelle sole necessarie per la copertura delle cessazioni dell’anno.