Le rappresentanze sindacali aziendali presenti nei luoghi di lavoro sono stati espressamente riconosciute dall’articolo 19 della Legge 300/1970, o Statuto dei lavoratori. Infatti, prima le rappresentanze sindacale nei luoghi di lavoro vanno individuati nelle Commissioni Interne di cui all’Accordo interconfederale del 18 aprile 1966.
Ricordiamo che le Rappresentante Sindacali aziendali possono essere costituite in tutte le unità produttive e nelle amministrazioni in cui siano occupati più di 15 dipendenti e l’iniziativa può essere assunta, congiuntamente o disgiuntamente, dalle associazioni sindacali firmatarie degli accordi istitutivi delle RSA, dalle associazioni sindacali firmatarie del ccnl applicato nella unità produttiva od amministrativa o da altre forme associative dei lavoratori, purchè formalmente costituite.
Secondo le regole attuali è necessario presentare le liste di candidati che sono intenzionati ad assumere il ruolo di delegato. In effetti, le liste possono essere presentate dalle associazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo di lavoro applicato nella unità lavorativa o dalle associazioni sindacali purchè formalmente costituite e che accettino formalmente gli accordi istitutivi delle rappresentanze sindacali aziendali (RSA).
Nel settore privato solo queste ultime devono accompagnare le proprie liste con almeno il 5 per cento di firme di elettori, nell’area del pubblico impiego la raccolta di firme è richiesta a tutte le associazioni sindacali presentatrici di lista, in numero non inferiore al 2 per cento del totale dei dipendenti nelle amministrazioni fino a 2000 dipendenti e dell’1 per cento o comunque non superiore a 200 in quelle di maggiori dimensioni.
Non solo, sempre nell’area della pubblica amministrazione, le associazioni di lavoratori diverse da quelle firmatarie del ccnl, per poter presentare le liste, devono, oltre che essere formalmente costituite ed aderire agli accordi istitutivi delle rappresentanze sindacali aziendali anche applicare le norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla Legge 12 giugno 1990, n° 146.
In base agli accordi si può essere candidati in una sola lista e non sono candidabili i componenti la Commissione Elettorale e coloro che presentano la lista.
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