È da poco entrato in vigore il provvedimento che consente la costituzioni di SRL a capitale ridotto da parte di giovani che non superano i 35 anni, ma già si sente l’esigenza di chiarire alcuni punti.
In particolare, un Ufficio del registro ha chiesto alcuni chiarimenti in merito ad alcuni dubbi ed incertezze d’interpretazione sull’età anagrafica delle persone che possono costituire una società a responsabilità limitata, SRL, a capitale ridotto così come prevede l’articolo 44 del D.L. 83/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 134/2012, il Ministero Sviluppo Economico è intervenuto esprimendo il parere 30 agosto 2012, n. 182223 ,ad integrazione del precedente parere del 31/07/2012, prot. n. 170741.
Il Ministero, con la sua nota precedente siglata come prot. n. 170741 del 31 luglio 2012 in merito ai parametri cui attenersi, in sede di iscrizione nel registro delle imprese di una società a responsabilità limitata a capitale ridotto, al fine dell’espletamento delle verifiche previste dall’art. 11, c. 6, del D.P.R. 581/1995.
Le disposizioni prevedono che la compagine sociale deve essere composta da persone fisiche che, al momento della costituzione della società stessa, abbiano compiuto trentacinque anni.
Infatti, per gli effetti del primo comma dell’articolo 44 del D.L. 83/2012, la società a responsabilità limitata a capitale ridotto può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione.
Non solo, la legge 134/2012 ha provveduto ad aggiungere, all’art. 44 in esame, un comma 4-bis del seguente tenore
Al fine di favorire l’accesso di giovani imprenditori al credito, il Ministro dell’economia e delle finanze promuove, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un accordo con l’Associazione bancaria italiana per favorire credito a condizioni agevolate ai giovani di età inferiore a trentacinque anni, che intraprendono l’attività imprenditoriale attraverso la costituzione di una società a responsabilità limitata a capitale ridotto
In effetti, se la s.r.l. a capitale ridotto
può essere costituita (… ) da persone fisiche che abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione
e se ai sensi del c. 4-bis, i giovani di età inferiore a trentacinque anni possono intraprendere
l’attività imprenditoriale attraverso la costituzione di una società a responsabilità limitata a capitale ridotto”
sembra esprimere il concetto che la s.r.l. a capitale ridotto può essere costituita sia da persone fisiche di età inferiore, sia da persone fisiche di età superiore ai 35 anni