La Covip ha fornito alcune disposizioni che mirano a chiarire alcuni aspetti sulla parità di trattamento di genere nelle forme pensionistiche complementari collettive; in effetti, la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, COVIP, con la Deliberazione del 21 settembre 2011, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 227 del 29 settembre 2011, ha emesso alcune disposizioni in ordine alla parità di trattamento tra uomini e donne precisando che ai sensi dell’articolo 30-bis, comma 1, lett. a) e b) del decreto n. 198/2006 è vietata, con riferimento alle forme pensionistiche complementari collettive, qualsiasi discriminazione diretta o indiretta tra uomini e donne per quanto riguarda il campo di applicazione di tali forme, le relative condizioni di accesso, l’obbligo di versare i contributi e il calcolo degli stessi.
La COVIP, sempre attraverso la sua deliberazione, ricorda che non possono essere pertanto previste – e se previste devono essere prontamente rimosse senza indugio – eventuali disposizioni, criteri, prassi, atti, patti o comportamenti riguardanti l’area dei soggetti che possono aderire alle forme pensionistiche complementari collettive, le condizioni che ne disciplinano l’adesione, nonché le regole in materia di determinazione della misura e delle modalità di versamento della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore, che siano tali da produrre un effetto pregiudizievole per taluni lavoratori in ragione del sesso o che potrebbero, comunque, mettere i lavoratori di un determinato sesso in una posizione di particolare svantaggio rispetto ai lavoratori dell’altro sesso.
Non solo, la Covip precisa che sono vietate discriminazioni in materia di prestazioni, trattamenti diversificati consentiti e obblighi di verifica. In particolare, è vietata qualsiasi discriminazione diretta o indiretta tra uomini e donne per quanto riguarda il relativo calcolo, nonché le condizioni concernenti la durata e il mantenimento del diritto alle prestazioni.
Le forme pensionistiche complementari collettive che erogano direttamente le prestazioni devono informare la COVIP in merito alle iniziative adottate per rimuovere le situazioni eventualmente sussistenti.
Non solo, le forme pensionistiche complementari collettive che erogano direttamente le prestazioni e che, rientrando nelle categorie indicate dall’art. 30-bis, comma 2, del decreto n. 198/2006, si avvalgono delle facoltà ivi previste sono tenute ad accertare che i trattamenti diversificati siano giustificati sulla base di dati attuariali affidabili, pertinenti e accurati.