È stato pubblicato sulla Gazzetta n. 127 del 1° giugno 2012 il Decreto 24 maggio 2012 con le disposizioni di attuazione dell’articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, che prevede la concessione di un credito di imposta per la creazione di nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno.
L’articolo 1 del decreto stabilisce l’ambito di applicazione, in particolare si chiarisce che il provvedimento mira a definire un contributo, sotto forma di credito d’imposta, per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno per l’assunzione, nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legge, di lavoratori definiti dalla Commissione Europea svantaggiati o molto svantaggiati nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuticompatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella GazzettaUfficiale n 214 del 9 agosto 2008.
Risultano beneficiari, articolo 2, tutti i soggetti che, nel periodo compreso tra il 14 maggio 2011 e il 13 maggio 2013, in qualità di datori di lavoro, in base alla vigente normativa sul lavoro, incrementano il numero di lavoratori a tempo indeterminato nelle Regioni di cui all’art. 1. Rimangono esclusi dall’applicazione della disciplina del credito d’imposta i soggetti di cui all’art. 74 del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, nonché le persone fisiche non esercenti attività d’impresa né arti e professioni.
► Unione Europea, parere positivo sul credito d’imposta
Non solo, l’articolo 3 precisa il vincolo dell’incremento della base occupazione. Infatti, danno diritto al credito d’imposta le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori, definiti dalla Commissione europea svantaggiati o molto svantaggiati, che costituiscono incremento del numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nelle Regioni di cui all’art. 1 nei dodici mesi precedenti alla data dell’assunzione. Per numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, si intende il numero di unità di lavoro-annuo.
► Credito d’imposta per assunzioni a tempo indeterminato al Sud
Ricordiamo che l’art. 2, punti 18, 19, del Regolamento (CE) n. 800 del 2008 della Commissione del 6 agosto 2008 definisce i lavoratori svantaggiati, ossia rientranti in una delle seguenti categorie:
- chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale;
- lavoratori che hanno superato i 50 anni di età;
- adulti che vivono soli con una o piu’ persone a carico;
- lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
- membri di una minoranza nazionale all’interno di uno Stato membro che hanno necessita’ di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad un’occupazione stabile;
Rientra anche il lavoratore molto svantaggiato, ovvero il lavoratore senza lavoro da almeno 24 mesi.
Non solo, è anche necessario che l’incremento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato va verificato sia rispetto al numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato impiegati nello stabilimento, nell’ufficio o nella sede presso cui il nuovo lavoratore è impiegato, sia rispetto al numero dei lavoratori a tempo indeterminato complessivamente impiegati dal datore di lavoro.
L’incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatisi in societa’ controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale rilevano per il calcolo della base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.
Agli effetti del credito d’imposta, i soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.