Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 7 aprile 2012, il Decreto 13 marzo 2012, n. 64781, con i criteri concessivi per i trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità, per le aziende commerciali con oltre 50 addetti, le agenzie di viaggio e turismo compresi operatori turistici con più di 50 dipendenti e le imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti.
Ai sensi l’articolo 33, comma 23, della legge 12 novembre 2011, n. 183, è autorizzata, relativamente all’anno 2012, la concessione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità ai dipendenti delle imprese esercenti attività commerciale che occupino più di 50 dipendenti, per le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti e per le imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti, nel limite di spesa complessivo di euro 45.000.000,00 (quarantacinquemilioni/00) così ripartiti:
- euro 15.000.000,00 per i trattamenti straordinari di integrazione salariale;
- euro 30.000.000,00 per i trattamenti di mobilità.
L’onere complessivo, pari a euro 45.000.000,00, è posto a carico del Fondo sociale per l’Occupazione e Formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Ricordiamo che in base all’articolo 2 del decreto al trattamento di mobilità si applicano le disposizioni sancite in materia dalla normativa in vigore. Hanno diritto al trattamento di mobilità previsto dall’articolo 1 del presente provvedimento, i lavoratori licenziati dalle aziende di cui all’articolo 1 entro la data del 31 dicembre 2012. L’erogazione del beneficio avviene in ordine cronologico facendo riferimento alla data di licenziamento dei lavoratori interessati.
Ai trattamenti straordinari di integrazione salariale si applicano le disposizioni vigenti in materia, ivi comprese quelle relative al contratto di solidarietà.
Per la concessione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale il criterio di priorità viene individuato nell’ordine cronologico di presentazione delle istanze da parte delle imprese appartenenti ai settori interessati presso la Direzione Generale delle Politiche Attive e Passive del Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Nel caso di più istanze concernenti la stessa impresa, data la sua articolazione sul territorio, si considera la data di presentazione della prima istanza.
► Aggiornate le indennità dei trattamenti integrativi 2012
► Integrazione salariale con la cassa integrazione