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I criteri concessivi dei trattamenti di integrazione salariale

 Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 7 aprile 2012, il Decreto 13 marzo 2012, n. 64781, con i criteri concessivi per i trattamenti  di  integrazione  salariale  straordinaria e di mobilità, per le aziende commerciali con oltre 50 addetti, le agenzie di viaggio e turismo compresi operatori turistici con più di 50 dipendenti e le imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti.

Ai sensi l’articolo 33, comma 23, della legge 12 novembre  2011, n. 183, è autorizzata, relativamente all’anno 2012,  la  concessione dei  trattamenti  di  integrazione  salariale  straordinaria e di mobilità ai dipendenti delle imprese esercenti attività commerciale che occupino più di 50 dipendenti,  per  le  agenzie  di  viaggio  e turismo, compresi gli operatori  turistici,  con  più  di  cinquanta dipendenti e per le imprese di vigilanza con più di  15  dipendenti, nel   limite   di   spesa   complessivo   di    euro    45.000.000,00 (quarantacinquemilioni/00) così ripartiti:

  • euro  15.000.000,00  per  i  trattamenti straordinari di integrazione salariale;
  • euro 30.000.000,00 per  i  trattamenti  di mobilità.

L’onere    complessivo,    pari    a    euro    45.000.000,00, è posto a carico del Fondo  sociale  per l’Occupazione e Formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Ricordiamo che in base all’articolo 2 del decreto al trattamento di mobilità si applicano le disposizioni sancite in materia dalla normativa in vigore. Hanno diritto  al  trattamento di mobilità previsto dall’articolo 1 del presente provvedimento, i lavoratori licenziati dalle aziende di cui all’articolo  1  entro  la data del 31 dicembre 2012.  L’erogazione  del  beneficio  avviene  in ordine cronologico facendo riferimento alla data di licenziamento dei lavoratori interessati.

Ai  trattamenti  straordinari  di  integrazione  salariale   si applicano le disposizioni vigenti in  materia,  ivi  comprese  quelle relative al contratto di solidarietà.

Per la concessione dei trattamenti straordinari di  integrazione salariale il criterio  di  priorità viene  individuato  nell’ordine cronologico di presentazione delle istanze  da  parte  delle  imprese appartenenti ai settori  interessati  presso  la  Direzione  Generale delle Politiche Attive e Passive del Lavoro del Ministero del  Lavoro e delle Politiche Sociali. Nel caso di più istanze  concernenti  la stessa  impresa,  data  la  sua  articolazione  sul  territorio,  si considera la data di presentazione della prima istanza.

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