La legge che disciplina il cumulo delle prestazioni Inps e Inail è attualmente la n. 335 del 1995, oltre alla legge finanziaria del 2001 (legge 388/2000).
In base all’articolo 1 della 335 in presenza della corresponsione di una rendita vitalizia da parte dell’Inail, le pensioni di inabilità o l’assegno ordinario di invalidità sono attribuiti soltanto nella misura che eccede la medesima rendita, ad eccezione dei trattamenti previdenziali in godimento al 17 agosto 1995 (data di entrata in vigore della legge 335/1995), con riassorbimento sui futuri miglioramenti.
Sul trattamento di reversibilità incide la disciplina delle legge 388/2000 che ha escluso, a decorrere dal 1° luglio 2000, il trattamento pensionistico di reversibilità dal divieto di cumulo con la rendita ai superstiti erogata dall’Inail in caso di decesso del lavoratore conseguente ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale.
Il divieto di cumulo è stato in tal modo eliminato non soltanto per i trattamenti pensionistici di reversibilità dell’Assicurazione generale obbligatoria, ma anche per quelli erogati dalle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima.
La circolare dell’Inps del 20 aprile 1996 n. 91 ha voluto chiarire che sono esclusi dal divieto di cumulo in esame i trattamenti previsti dal D.P.R. 1124 del 1965 diversi dalla rendita vitalizia.
Per essere più precisi ci riferiamo alle rendite di passaggio riconosciute, dall’articolo 150 del D.P.R. n. 1124 del 1965, per un anno nel caso in cui l’assicurato abbandoni, per ragioni profilattiche, la lavorazione cui attendeva e nella quale ha contratto la silicosi o l’asbestosi con inabilità permanente di qualunque grado, non superiore all’80%.
Risulta anche applicabile l’assegno continuativo mensile, l’assegno per l’assistenza personale e continuativa e gli indennizzi di capitale.
Una successiva circolare Inps, la n.115 del 30 maggio del 1996, ha chiarito che restano esclusi dal divieto di cumulo l’indennità giornaliera per inabilità temporanea e le quote integrative della rendita vitalizia, spettanti, ai sensi dell’articolo 77 del D.P.R. 1124 del 1965, qualora l’infortunato abbia moglie e figli minori, nella misura di un ventesimo per la moglie e per ciascun figlio, a prescindere dalle date di matrimonio e di nascita.