Le nuove disposizioni contenute all’articolo 32 della Legge n. 183/2010 (il cosiddetto Collegato Lavoro) prevedono che dal 31 dicembre 2011 cambiano i termini di decadenza per contestare i licenziamenti. In sostanza a pena di nullità, l’impugnazione del licenziamento, ritenuto illegittimo, dovrà essere formulata entro 60 giorni e seguita dalla presentazione del ricorso al giudice del lavoro o dalla richiesta del tentativo di conciliazione facoltativo nei successivi 270 giorni.
La disposizione si applica nei caso di rapporti di lavoro a tempo determinato.
In effetti, la disposizione prevede la modifica del primo e il secondo comma dell’articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604.
La nuova disposizione prevede che il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch’ essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volonta’ del lavoratore anche attraverso l’intervento dell’organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso.
L’impugnazione e’ inefficace se non e’ seguita, entro il successivo termine di duecentosettanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilita’ di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso. Qualora la conciliazione o l’arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l’accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo.
Non solo, le disposizioni di cui all’articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 dello stesso articolo, si applicano anche a tutti i casi di invalidità del licenziamento.
Il Legislatore ha voluto inserire una modifica al sistema delle tutele al fine di favorire una maggiore flessibilità, anche se, poi, queste modifiche hanno suscitato una serie di reazioni non del tutto positive, e a volte molto critiche, da parte delle forze sociali che, a suo tempo, avevano espresso serie riserve.