È stato pubblicato il decreto n. 92 del 12 ottobre 2011 in attuazione della legge n° 106 del 12 luglio 2011, che ha previsto l’estensione per l’anno scolastico in corso delle disposizioni della legge n° 167 del 24 novembre 2009 in materia di supplenze per le assenze temporanee dei titolari con precedenza rispetto alle graduatorie di circolo e di istituto.
Il destinatario del decreto è il personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo nell’anno scolastico 2011/2012 nelle graduatorie provinciali ad esaurimento previste dall’art. 1, comma 605, lett. C della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e il personale A.T.A, inserito a pieno titolo nelle graduatorie permanenti di cui all’articolo 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di cui ai DD.MM. 19 aprile 2001, n. 75 e
n. 35 del 24 marzo 2004 è destinatario, per l’anno scolastico in corso, delle disposizioni del presente decreto.
Questo personale deve aver conseguito, nell’anno scolastico 2010/2011, o nel triennio 2008/11 nomina a tempo determinato di durata annuale o sino al termine delle attività didattiche, o, attraverso le graduatorie d’istituto una supplenza di almeno 180 giorni in un’unica istituzione scolastica – anche tramite proroghe o conferme contrattuali – per le classi di concorso, posti o profili professionali relativi alle graduatorie di cui al comma 1; – e deve essersi trovato nella condizione di non poter ottenere, per l’anno scolastico in corso, nomina per una delle suddette tipologie per carenza di posti disponibili o di averla ottenuta per un numero di ore inferiore a quello di cattedra o posto in assenza di disponibilità di cattedre o posti interi.
In base al contenuto del decreto sono esclusi dai benefici coloro che, nell’anno scolastico 2011-12, rinuncino ad una supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche, conferita per intero orario nell’ambito della graduatoria ad esaurimento o dalle graduatorie di circolo o di istituto.
Ricordiamo che è consentito rifiutare la stipula di contratti di supplenza che diano diritto a un trattamento stipendiale inferiore all’indennità di disoccupazione al momento spettante, ovvero nel caso l’indennità di disoccupazione sia fissata al 60% della retribuzione percepita per orario intero nell’anno scolastico precedente, si possono rifiutare, nella scuola secondaria di I e II grado sino a 10 ore, nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria, fino a 14 ore e, per il personale ATA, fino a 21 ore.