I riferimenti legati al provvedimento possono essere trovati nel Regolamento CE n. 888/2008 e che i datori di lavoro interessati sono i titolari d’impresa, lavoratori autonomi, società di capitali, di persone e cooperative, enti economici pubblici e privati, liberi professionisti e persone fisiche residenti nei territori agevolabili.
Le assunzioni devono intervenire nei dodici mesi successivi, ovvero a decorrere dal 14 maggio 2012, e ai datori di lavoro già costituiti che, nei dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, aumentano il numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, assumendo lavoratori definiti “svantaggiati” nelle regioni del Mezzogiorno, è concesso per ogni nuovo lavoratore assunto un credito d’imposta nella misuradel 50% dei costi salariali sostenuti nei dodici mesi successivi all’assunzione.
Quando il datore di lavoro decida di assumere lavoratori definiti dalla Commissione Europea “molto svantaggiati”, il credito d’imposta è concesso nella misura del 50% dei costi salariali sostenuti nei ventiquattro mesi successivi all’assunzione.
Per lavoratori svantaggiati si intendono:
- lavoratori privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi
- lavoratori privi di un diploma di scuola media superiore o professionale
- lavoratori che abbiano superato i 50 anni di età
- lavoratori che vivano soli con una o più persone a carico
- lavoratori occupati in professioni o settori con elevato tasso di disparità uomo-donna
- lavoratori membri di una minoranza nazionale
Per lavoratori molto svantaggiati, si intendono i lavoratori privi di lavoro da almeno 24 mesi.
Si sottolinea che ai soggetti che assumono la qualifica di datori di lavoro a decorrere dal mese successivo a quello dell’entrata in vigore del decreto in esame, ogni lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato costituisce incremento della base occupazionale.
Resta precisato che per i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale di riferimento. I rapporti a tempo determinato, sia pure di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati, non danno titolo al bonus.