Il Decreto Legge n. 5 del 9 febbraio 2012 recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e sviluppo con la pubblicazione nel supplemento ordinario n. 27 alla Gazzetta ufficiale del 9 febbraio 2012 n. 33 entra in vigore. il Decreto Legge n. 5 del 9/2/2012 recante “disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e sviluppo”.
Diverse le novità presenti tutte rivolte a modernizzare i rapporti tra pubblica amministrazione, cittadini e imprese, in particolar modo cercando di semplificare e innovare.
In particolare, in materia di lavoro, tra le novità introdotte è presente una semplificazione nei confronti dei lavoratori extracomunitari con l’obiettivo di ridurre gli oneri amministrativi connessi alla stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato.
Non solo, il decreto prevede anche che la comunicazione obbligatoria di cui all’articolo 9-bis, comma 2, del Decreto Legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 novembre 1996, n. 608, va ad assolvere anche agli obblighi di comunicazione della stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato concluso direttamente tra le parti per l’assunzione di lavoratore in possesso di permesso di soggiorno, in corso di validità, che abiliti allo svolgimento di attività di lavoro subordinato.
Le norme introdotte dal governo Monti incidono anche sul lavoro stagionale: il datore di lavoro, a prescindere dalla sua cittadinanza, che ha l’intenzione di assumere un lavoratore stagionale deve presentare un richiesta allo sportello unico per l’immigrazione della provincia di residenza e, dopo dieci giorni dalla comunicazione e non oltre venti giorni dalla data di ricezione della richiesta del datore di lavoro, lo sportello unico per l’immigrazione rilascia comunque l’autorizzazione nel rispetto del diritto di precedenza maturato.
La modifica introdotta dal governo Monti incide sul percorso burocratico; in effetti, quando il datore di lavoro non riceva la comunicazione dal sportello unico per l’immigrazione trascorsi i venti giorni, allora la richiesta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato si intende accolta.
Ad ogni modo, la domanda si intende accolta quando la richiesta riguardi uno straniero già autorizzato l’anno precedente a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro richiedente o che il lavoratore stagionale nell’anno precedente sia stato regolarmente assunto dal datore di lavoro e abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno.
L’autorizzazione ha validità da venti giorni ad un massimo di nove mesi, si intende prorogata e il permesso di soggiorno può essere rinnovato in caso di nuova opportunità di lavoro stagionale offerta dallo stesso o da altro datore di lavoro.