Si ricorda che, in base al decreto sviluppo, il beneficio per i datori di lavoro deve essere calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nei dodici mesi precedenti.
Per questo l’incremento occupazionale deve essere calcolato come differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato ogni mese ed il numero dei dipendenti con contratto a tempo indeterminato occupati nei dodici mesi precedenti.
I lavoratori a tempo indeterminato e parziale si calcolano pro quota rispetto all’orario previsto nel contratto collettivo di riferimento.
L’incremento della base occupazionale va considerato anche al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
Ricordiamo che è considerata una società collegata quella in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria, o quella nella quale un’altra impresa dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria, o quella in cui si verifica l’influenza di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali.
L’articolo 2359 del codice civile precisa, inoltre, altri criteri di valutazione nel controllo per partecipazione. Per il concetto di collegamento anche per interposta persona, in attesa di chiarimenti amministrativi, anche la Direzione Provinciale di Modena ritiene estensibile la definizione fornita dall’articolo 8, comma 4-bis, della legge n. 223/1991 il quale, parlando dei benefici economici in favore di chi assume lavoratori iscritti nelle liste di mobilità , parla di esclusione per quelle imprese che presentano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’azienda che ha licenziato, o risulta con quest’ultima in rapporto di collegamento o controllo.
Tutte le assunzioni a tempo indeterminato dei datori di lavoro di nuova costituzione che si registrano dopo l’entrata in vigore del Decreto Legge sono considerate nuove assunzioni.
Per i soggetti che assumono la qualifica di datori di lavoro a decorrere dal mese successivo a quello dell’entrata in vigore del presente decreto, ogni lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato costituisce incremento della base occupazionale.