Il recente decreto sviluppo ha posto in essere un credito d’imposta per i datori di lavoro in caso di assunzione a tempo indeterminato di lavoratori cosiddetti svantaggiati o molto svantaggiati, ovvero rientrano in questa fattispecie i lavoratori così definiti in base al Regolamento 88/2008/CE.
Secondo il Regolamento CE è lavoratore svantaggiato chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale, i lavoratori che hanno superato i 50 anni di età, gli adulti che vivono soli con una o più persone a carico, i lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato.
Non solo, rientra in questa particolare categoria i membri di una minoranza nazionale all’interno di uno Stato membro che hanno necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad un’occupazione stabile.
Inoltre, sono considerati particolarmente svantaggiati i lavoratori privi di occupazione da almeno ventiquattro mesi.
La classificazione dei lavoratori si trova al comma 2 che recepisce i commi 18 e 19 dell’articolo 2 del Regolamento 88/2008/CE: per questa ragione, si deduce che i portatori di handicap rientrano nella categoria degli svantaggiati e dei particolarmente svantaggiati soltanto in presenza degli specifici requisiti sopra riportati e che valgono per la generalità dei lavoratori.
Si ricorda che il credito d’imposta va indicato, così come prevede il decreto sviluppo, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile soltanto in compensazione entro tre anni dalla data di assunzione. Non solo, il credito d’imposta non deve concorrere alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
L’incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.