C’era una volta il sindacato! Ecco come si potrebbe iniziare. Secondo alcune indiscrezioni, tra l’altro l’Ansa ne ha diffuso una bozza, nel decreto sviluppo comparirebbe un passaggio di fondamentale importanza che potrebbe minare i rapporti di forza tra datore di lavoro e lavoratore dove non comparirebbe più il sindacato come strumento di mediazione e tutela.
In effetti, tra le misure a sostegno della conciliazione tra tempi di vita e di lavoro il governo si appresterebbe a integrare l’articolo 8 del decreto di agosto con un’altra mina nel diritto del lavoro del nostro Paese. In sostanza, le specifiche intese di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legge del 13 agosto 2011 n. 138 e convertito, con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, possono prevedere che il datore di lavoro e il lavoratore si accordino su una retribuzione inferiore a quella dovuta, in cambio di servizi messi a disposizione dal datore di lavoro, quali asili nido, servizi alla persona ovvero misure per la mobilità.
Il singolo accordo deve essere stipulato, a pena di nullità, in forma scritta, tra il datore di lavoro e il lavoratore che intende fruire del servizio individua la sua durata, i tempi ed i modi per l’erogazione del servizio e la corrispondente riduzione salariale prevista, sulla quale non saranno dovuti contributi assistenziali e previdenziali.
Insieme a questo provvedimento compaiono anche una serie di incentivi per favorire l’occupazione giovanile, ma che in realtà sembrano azioni tese a far cadere sottotono la possibilità di stipulare accordi diretti tra datore e lavoratore.
In effetti, sul versante degli incentivi per l’assunzione di giovani per i datori di lavoro privati che assumano negli anni 2012 e 2013, senza esserne tenuti, giovani sotto i 25 anni disoccupati da almeno 6 mesi o sotto i 35 anni disoccupati da almeno 12 mesi, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è, per i primi trentasei mesi, quella prevista per gli apprendisti.
Esiste però un limite, ossia al beneficio economico sono escluse le imprese che procedono all’assunzione in modo non propriamente consono, ossia con riferimento a quei lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o di diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa che assume ovvero risulta con quest’ultima in rapporto di collegamento o controllo.