L’articolo 7 del decreto sviluppo finalizza la decadenza del credito d’imposta alla possibile violazione non formale, sia alla normativa fiscale che a quella contributiva, in materia di lavoro dipendente per le quali siano state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000.
Un provvedimento di questo tipo sembra scontrarsi con l’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296 del 2006, ovvero Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, nota anche come legge finanziaria 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006 – Supplemento ordinario n. 244 – che subordina il riconoscimento di benefici normativi e contributivi al possesso del DURC ed al rispetto dei trattamenti economici previsti dalla contrattazione collettiva nazionale o, se esistente, da quella territoriale od aziendale.
In effetti, la norma rilevata prevede che a decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Non solo, occorrerebbe anche meglio definire la nozione di piccola e media impresa che discende dalla regolamentazione comunitaria: infatti è considerata piccola quella con meno di cinquanta dipendenti e con un fatturato annuo o un totale attivo dello stato patrimoniale inferiore a dieci milioni di euro, mentre l’impresa media quella con un organico inferiore alle duecentocinquanta unità, con un fatturato annuo inferiore ai cinquanta milioni di euro o un totale attivo dello stato patrimoniale inferiore a quarantatre milioni di euro.
In effetti, le disposizioni europee forniscono anche la definizione di micro impresa (che non rileva ai fini della presente agevolazione, ritenendosi assorbita in quella piccola) che è quella di un’azienda con un numero di dipendenti pari o inferiore a nove e con un fatturato annuo inferiore a due milioni di euro.