Come abbiamo già avuto modo di vedere ieri, il ddl semplificazioni sta intervenendo sulle norme Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro. Abbiamo già osservato quali sono le principali novità in materia di valutazione dei rischi semplificata per le aziende a basso rischio, agli adempimenti snelliti per i medici, agli obblighi di informazione e di formazione dei lavoratori e di sorveglianza ridotti per i lavoratori occupati, fino a 50 giornate. Cerchiamo invece oggi di comprendere quali sono le caratteristiche del passaggio alle procedure online delle modalità di denuncia.
Quattro sono le principali forme di passaggio all’online. La prima riguarda gli agenti chimici, con il datore di lavoro è tenuto ad informare i lavoratori del superamento dei valori limite di esposizione professionale, delle cause e delle relative misure di prevenzione e protezione adottate e ne dà comunicazione, senza indugio, all’organo di vigilanza (cfr. articolo 225 del Tu).
La seconda riguarda gli agenti cancerogeni e mutageni, con il datore di lavoro deve comunicare senza indugio all’organo di vigilanza il verificarsi di eventi non prevedibili o di incidenti che possono comportare un’esposizione anomala dei lavoratori ad agenti cancerogeni o mutageni indicando analiticamente le misure adottate per ridurre al minimo le conseguenze dannose o pericolose (cfr. articolo 240 del Tu).
La terza riguarda l’esposizione all’amianto: prima dell’inizio dei lavori che comportano esposizione all’amianto, il datore di lavoro è tenuto a presentare un’apposita notifica all’organo di vigilanza competente per territorio (cfr. articolo 250 del Tu).
Infine, quarta e ultima riguarda l’esposizione ad agenti biologici: se si verifica un incidente che può provocare dispersione nell’ambiente di un agente biologico (dei gruppi 2, 3 o 4) il datore di lavoro deve informare al più presto l’organo di vigilanza territorialmente competente, nonché i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza indicato evento, le cause e le misure che intende adottare, o che ha già adottato, per porre rimedio (cfr. articolo 277 del Tu).
Qui il nostro approfondimento sulla sicurezza sul lavoro nel ddl semplificazioni.