L’articolo 18, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2011 , n. 98 convertito dalle legge 15 luglio 2011, n. 111 (pubblicata in G.U. 16 luglio 2011, n. 167) prevede che i destinatari della normativa richiamata sono il coniuge, il coniuge separato legalmente o divorziato, titolare dell’assegno di cui all’art. 5 della legge 898/1979, superstiti, di assicurato o pensionato deceduto a decorrere dal dicembre 2011.
Il diritto a pensione per il coniuge superstite è automatico. Nessuna condizione soggettiva è richiesta per il conseguimento del diritto a pensione da parte del coniuge dell’assicurato o del pensionato deceduto.
Si ricorda che la pensione spetta anche al coniuge separato. Se però, la separazione è a lui/lei “addebitabile”, avrà diritto alla pensione solo nel caso in cui risulti titolare di assegno di mantenimento stabilito dal Tribunale. (Sentenza Corte Costituzionale 286 del 08.07.1987, A.U. pag. 1942; circolare n. 246 del 22 ottobre 1987 e n. 277 del 28 febbraio 1989).
Nel caso in cui il/la defunto/a non si sia risposato/a, il divorziato ha diritto alla pensione in presenza di alcune condizioni, ossia deve essere titolare di assegno divorzile di cui all’art, 5 della legge 898/1970, non deve essersi risposato; il passaggio a nuove nozze esclude il coniuge divorziato dal diritto alla pensione ai superstiti anche se alla data del decesso dell’assicurato o del pensionato il nuovo matrimonio risulti sciolto per morte del coniuge o per divorzio e la data di inizio del rapporto assicurativo dell’assicurato o del pensionato, sia anteriore alla data della sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Non solo, risultino perfezionati, in caso di decesso di assicurato, i requisiti di assicurazione e contribuzione stabiliti dalla legge.
E’ possibile che alla data del decesso dell’assicurato o del pensionato risultino esistenti più coniugi divorziati in possesso dei requisiti stabiliti dal secondo comma dell’art. 9 della legge 898/1970 per il diritto alla pensione ai superstiti.
► No alla pensione di reversibilità all’uxoricida condannato
In tale ipotesi, mancando nella norma qualsiasi previsione circa le aliquote di pensione spettanti ai coniugi divorziati, la ripartizione sarà operata dal Tribunale al quale gli interessati dovranno rivolgersi per ottenere il riconoscimento dei propri diritti e la determinazione della relativa misura.
► Pensione di reversibilità, novità in arrivo
Tenuto conto del principio stabilito dal terzo comma del citato articolo 9 per l’ipotesi di concorso del coniuge superstite con uno o più coniugi divorziati e considerata altresì la norma di salvaguardia dei diritti degli altri superstiti contenuta nel successivo 4° comma della medesima norma, l’importo della pensione ai superstiti complessivamente attribuibile ai coniugi divorziati è pari al 60% della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all’assicurato deceduto.
Qualora con più coniugi divorziati concorrano figli superstiti dell’assicurato o del pensionato aventi titolo alla pensione di reversibilità o indiretta, sarà riservato ai coniugi divorziati il 60% della pensione diretta e ai figli le aliquote per essi stabilite dalla legge.
Relativamente ai coniugi divorziati titolari di assegno divorzile, si richiamano le istruzioni fornite con circolar n. 132 del 27 giugno 2001.
Si ricorda che la pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell’assicurato o del pensionato, qualunque sia la data di presentazione della domanda.