Al momento non esistono nuove norme che permettono di definire la particolare tassazione da applicare sulle somme erogate per incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa, tanto che diverse aziende hanno deciso, al fine di assicurare per i propri dipendenti gli incentivi, criteri soggettivi ma con precisi riferimenti oggettivi.
Infatti, ricordiamo che la Legge di Stabilità 2012, ovvero Legge n. 183 del 12 novembre 2011 in applicazione dell’articolo 33, comma 12, aveva prorogato fino al 31 dicembre 2012 l’applicazione dell’imposta sostitutiva pari al 10%, in luogo dell’Irpef, sulle somme erogate per incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa (detassazione).
Non solo, la norma in questione prevedeva anche che un decreto attuativo del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze dovesse stabilire due cose, ovvero l’importo massimo assoggettabile all’imposta sostitutiva per l’anno corrente (2012) e il limite massimo di reddito dell’anno 2011 per accedere all’agevolazione nel 2012.
Ad oggi, però, queste norme sono state disattese e, allo scopo di continuare a “credere” agli incentivi promessi dal Governo Monti, diverse società hanno applicato differenti criteri, ossia calcolano la detassazione con gli stessi criteri del 2011.
A questo scopo, alcuni datori di lavoro hanno deciso di applicare gli importi citati nel DPCM del 23 marzo 2012, pubblicato in G.U. n. 125 dal 30 maggio 2012, intitolato come “Individuazione dell’importo massimo assoggettabile all’imposta sostitutiva prevista dall’articolo 2, comma 1, lettera c”; infatti, sono così stabiliti l’importo massimo detassabile e il limite di imponibile di riferimento con la riduzione dell’importo massimo detassabile annuo da 6.000 euro (anno 2011) a 2.500 euro (anno 2012), al netto delle ritenute previdenziali obbligatorie e con l’abbassamento del limite di imponibile di riferimento dell’anno precedente per l’attribuzione del beneficio da 40.000 euro (riferiti all’anno 2010) a 30.000 euro, al lordo delle somme assoggettate nel 2011 all’imposta sostitutiva.
Rimane chiaro che, a fronte di precise indicazioni ministeriali, occorrerà in seguito applicare i criteri applicativi e, in sede di conguaglio nel mese di dicembre, apportare le necessarie correzioni.