Dalla mensilità di giugno sono in arrivo possibili trattenute sulla busta paga in merito alla detassazione sulla produttività indebitamente concessa ai propri dipendenti.
In effetti, a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 53, comma 1 del decreto 78/2010 e dell’articolo 1, comma 47 della legge 220/2010 ed a seguito della Circolare interpretativa dell’Agenzia delle Entrate n. 3/E del 2011 è stata prorogata, fino al 31 dicembre 2011, l’applicabilità dell’imposta sostitutiva del 10% alle somme erogate in relazione ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa e collegate all’andamento economico, agli utili e al miglioramento della competitività aziendale, nel limite di 6.000 euro lordi, corrisposti ai lavoratori con redditi non superiori, nel 2010, a 40.000 euro, e subordinato alla sottoscrizione di un accordo collettivo territoriale o aziendale.
Per questa ragione non è possibile stipulare un accordo con la rappresentanza sindacale posteriormente alla concessione del beneficio: non è possibile, per le somme concesse a questo titolo, sottoscrivere un accordo nel 2011 per le somme concesse nell’anno precedente.
Non solo, la Circolare 19/E del 10 maggio 2011 ha voluto ribadire questa posizione
Le somme erogate dal datore di lavoro nel 2011 prima della stipula dell’accordo o contratto collettivo non possono essere soggette all’imposta sostitutiva, anche quando l’accordo preveda la retroattività al 1° gennaio e le somme si riferiscano a prestazioni effettuate nel 2011…. La disapplicazione delle sanzioni è subordinata tuttavia alla circostanza che i sostituti d’imposta effettuino il versamento della differenza tra l’importo dell’imposta sostitutiva già versato e l’importo effettivamente dovuto in applicazione delle ritenute ordinarie sui redditi di lavoro dipendente, comprensiva di interessi (cfr. risoluzione n. 109/E del 2007), entro il 1° agosto 2011.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che gli accordi stipulati non possono avere effetti retroattivi ed ha pertanto imposto alle aziende, in funzione di sostituti d’imposta, di versare, entro il 1° agosto 2011, il conguaglio tra l’importo dell’imposta sostitutiva già versato e l’importo effettivamente dovuto in applicazione delle aliquote ordinarie sui redditi di lavoro dipendente relativo ai mesi di gennaio e febbraio.
Ecco perché, nel rispetto di quanto indicato, con i prossimi cedolini paga, ossia la busta paga, i datori di lavoro procederanno alla trattenuta delle differenze indicate.