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Detrazioni per figli a carico: ripartizione tra genitori contribuenti

 I genitori contribuenti perché entrambi soggetti ad Irpef per reddito imponibile da lavoro dipendente o autonomo hanno diritto alle detrazioni fiscali per figli a carico e a quelle per spese sanitarie, canoni di locazione, istruzione e oneri diversi. In tal caso, la detrazione per figli a carico è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati.

La detrazione teorica, quindi, dev’essere divisa a metà tra i genitori, previo comune accordo, con eventuali maggiorazioni per figli con handicap o in presenza di più di tre figli. In proposito, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la ripartizione delle detrazione per figli a carico può essere effettuata anche sul risultato finale della detrazione calcolata in base al reddito di ciascun coniuge, applicando le formule previste dal TUIR.

È anche possibile una deroga, mediante un accordo tra i genitori, a favore del coniuge con il reddito più alto (art. 12 del TUIR) nel caso in cui il genitore destinatario del 50% della detrazione per figli a carico non debba pagare un’imposta Irpef più alta per poter fruire dell’agevolazione. In questo modo si evita che il nucleo familiare perda in tutto o in parte il beneficio fiscale previsto per i figli a carico a causa dell’incapienza dell’imposta dovuta da uno dei genitori.

Tuttavia, l’accordo è possibile anche se non sussiste la condizione “di incapienza” in quanto la norma, consentendo l’attribuzione dell’intera detrazione al genitore con il maggior reddito, non fa nessuna precisazione in proposito.

Si precisa che il caso dell’incapienza si verifica quando l’imposta calcolata è più bassa della detrazione per figli a carico e quindi si perde il beneficio fiscale. Con la deroga, invece, la norma consente di trasferire al coniuge il 50% della detrazione per figli a carico e quindi un risparmio d’imposta al coniuge e al nucleo familiare.

NOTE
La circolare ministeriale 20/E del 13 maggio 2011 chiarisce che l’eventuale attribuzione della detrazione per figli a carico al genitore con reddito più alto deve riguardare tutti i figli nati dagli stessi genitori. Per quanto riguarda la forma dell’accordo per la detrazione al coniuge con il reddito più alto, la circolare n. 15/E ha precisato che non è richiesta alcuna particolare forma, ma che, in caso di richiesta da parte di una sede dell’Agenzia delle Entrate, i genitori devono fornire la prova dell’accordo in base al quale hanno usufruito della detrazione in favore del coniuge con il reddito più alto.

APPROFONDIMENTI
*Legge di Stabilità: le nuove detrazioni fiscali per famiglie
*Detrazioni Irpef per i figli a carico: aumenti dal 1° gennaio 2013
*Familiari a carico: detrazioni assegno di reversibilità

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