L’Inps ha deciso di dare luogo ad una convezione per la raccolta e la trasmissione delle dichiarazioni di responsabilità; in effetti, i secondo le indicazioni del nostro maggiore istituto previdenziale i professionisti abilitati all’assistenza fiscale possono stipulare convenzioni singole per il servizio di raccolta e trasmissione delle dichiarazioni di responsabilità ai fini dell’erogazione di prestazioni assistenziali (invalidità civile, assegno sociale, pensione sociale) presso le direzioni provinciali dell’Inps, competenti per territorio.
Ricordiamo che i requisiti necessari e le modalità per la stipula della convenzione per la trasmissione dei modelli ICRIC-AS-PS, sono descritti in dettaglio nella circolare n. 159 del 21 dicembre 2011.
Secondo la circolare in attuazione delle disposizioni di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 intitolato come “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” l’Istituto, ai fini della richiesta tracciabilità dei flussi finanziari, provvederà alla stipula della convenzioni con le Associazioni professionali a livello centrale esclusivamente qualora la fatturazione all’Istituto sia prevista a livello accentrato.
In tale caso, per l’inserimento del proprio nominativo nelle liste degli abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni di responsabilità, i professionisti che sono in possesso dei requisiti richiesti e che fanno riferimento alle suddette associazioni, devono pertanto prendere contatto con le stesse.
In alternativa, i singoli soggetti abilitati dovranno stipulare autonome convenzioni presso le Direzioni provinciali dell’Inps, territorialmente competenti.
L’Inps ricorda che le associazioni professionali che hanno sottoscritto l‘adesione sono il Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro, l’Istituto Nazionale Revisori Contabili, l’Associazione Nazionale Commercialisti e per i Consulenti Tributari.
Non solo, il professionista, che voglia stipulare con l’Istituto la convenzione per la trasmissione dei Modelli ICRIC-AS-PS, deve essere in possesso di akcuni requisiti, ossia l’abilitazione alla certificazione del reddito, l’iscrizione nel Registro delle chiavi pubbliche degli utenti del “fisco telematico” del Dipartimento delle Entrate del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dunque il possesso di un certificato di autenticazione Entratel, il possesso di un certificato per la firma digitale in corso di validità emesso da una delle seguenti Autorità di Certificazione: “Agenzia delle Entrate”, “InfoCamere”, “Actalis”, “Postecom”, “CNIPA”.