La Dichiarazione Sostitutiva di Certificazioni introdotta con Il D.P.R. 28/12/2000 n. 445 (entrato in vigore il 7/3/2001) è un documento nato con l’obiettivo di snellire tante procedure burocratiche nei rapporti cittadino/pubblica amministrazione. Questa forma di Autocertificazione permette al cittadino di evitare la richiesta di alcuni certificati riducendo molto i costi in termini di tempo e denaro che la richiesta di certificati può comportare.
Chi può usufruire della Dichiarazione Sostitutiva di Certificazioni? Tutti i cittadini italiani, cittadini non italiani appartenenti ad uno dei paesi membri dell’Unione Europea. Anche i cittadini stranieri che non provengono dai paesi dell’Unione Europea posso presentare autocertificazione (salvo casi speciali previste dalla normativa) ma limitatamente alle informazioni che sono possedute dall amministrazioni pubbliche italiane.
Rispetto alla validità temporale, le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità dei certificati che sostituiscono. I dati che possono rientrare in un’autocertificazione, indicati nell’art. 46 del D.P.R., possono riguardare stati, qualità e fatti del dichiarante.
Tra i dati indicati in questo articolo ritroviamo per esempio il luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, titolo di studio, iscrizione ad albi professionali, qualifiche (professionali, formative, di abilitazione, ecc.), stato di famiglia, iscrizione ad associazioni, categoria di pensione, ecc. La normativa prevede anche la tipologia di certificazioni per le quali non può essere prevista questa formula. Fanno parte di questi ultimi i certificati medici e sanitari (per esempio i certificati di malattia), certificati dei veterinari, ecc.
Tutti gli uffici della pubblica amministrazione in genere predispongono un modulo, messo a disposizione degli utenti, per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive. Nel settore privato invece questo non sempre avviene, è la persona stessa a presentare una dichiarazione tenendo conto della normativa vigente in materia.
Gli uffici pubblici non possono non accettare le dichiarazioni compilate tenendo conto delle disposizioni del D.P.R. 445/2000. La non accettazione di dichiarazioni previste dal suddetto DPR costituisce una violazione dei doveri di ufficio. È importante sottolineare che le dichiarazioni rese in autocertificazione devono corrispondere al vero, pena sanzione prevista dall’art 76 del D.P.R. 445/2000.
Per maggiori informazioni è possibile consultare la normativa sul sito del Parlamento Italiano.