Allo scopo di offrire nuovi strumenti per contribuisce alla crescita europea, la Banca centrale europea ha deciso di diminuire con decorrenza dallo scorso 11 luglio2012 il tasso ufficiale di sconto portandolo ad un valore di riferimento pari a 0,75%.
L’Inps, attraverso la sua circolare n. 94 dello scoro 12 luglio, ha illustrato i dettagli di questa decisone che ha ricadute anche sull’interesse di dilazione e di differimento utilizzato dall’Istituto. Infatti, l’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi e per le relative sanzioni civili, dovrà essere calcolato al tasso del 6,75%: analogo discorso vale per l’interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi.
L’Inps ricorda che il nuovo tasso di riferimento dovrà essere applicato dall’11 luglio 2012 e i piani di ammortamento già emesse prima di questa data non dovranno subire variazioni.
Non solo, nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di giugno 2012. L’Inps, sempre nella stessa circolare, ricorda che questa decisione comporta la variazione delle sanzioni civili. A questo riguardo, è possibile affermare che nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi, la sanzione dovrà essere pari al tasso corrente con una maggiorazione di 5.5 punti.
L’Inps ha deciso di fornire tutti i necessari chiarimenti con la circolare n. 94 dello scorso 12 luglio intitolata come Variazione del Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR). Variazione dell’interesse di dilazione, di differimento e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
La circolare espone, in forma chiara e dettagliata, le sanzioni ridotte in caso di Procedure Concorsuali così come messo in evidenza dal Consiglio di Amministrazione; infatti, il Consiglio ha stabilito
che in caso di procedure concorsuali (5) le sanzioni ridotte, nell’ipotesi prevista dall’art. 116, comma 8, lett. a) della già citata legge 388/2000, dovranno essere calcolate nella misura del TUR.