Le dimissioni possono essere annullate per vizi della volontà e per incapacità di intendere e di volere. In effetti, alle dimissioni, quale negozio unilaterale recettizio, sono applicabili, in quanto compatibili, gli articoli 1427 e seguenti e l’articolo 428 del codice civile.
In sostanza, secondo l’articolo 1324 e salvo diverse disposizioni di legge, le norme che regolano i contratti si osservano, in quanto compatibili, per gli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale.
L’articolo 1427 del codice civile prevede che il contraente, il cui consenso fu dato per errore (1428 e seguenti), estorto con violenza (1434 e seguenti) oppure ottenuto con dolo, può chiedere, infatti, l’annullamento del contratto (nel nostro caso le dimissioni).
Non solo, gli atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d’intendere o di volere al momento in cui gli atti sono stati compiuti, possono essere annullati su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa, se ne risulta un grave pregiudizio all’autore.
L’onere di allegare e provare la causa dell’annullamento grava sul lavoratore secondo il principio fissato all’articolo 2697 del codice civile.
L’annullamento dei contratti non può essere pronunziato se non quando, per il pregiudizio che sia derivato o possa derivare alla persona incapace d’intendere o di volere o per la qualità del contratto o altrimenti, risulta la malafede dell’altro contraente.
L’azione di annullamento si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui l’atto o il contratto è stato compiuto.
La sentenza di annullamento ha efficacia retroattiva e trattandosi di un contratto di scambio le retribuzioni sono dovute solo dal momento dell’offerta della prestazione lavorativa.
Nel caso di dimissioni in bianco, ossia delle dimissioni scritte senza data consegnate dal lavoratore al datore di lavoro al momento dell’assunzione, l’impostazione più convincente è la nullità di tali dimissioni per frode alle leggi limitative del potere di licenziamento, articolo 1344 del codice civile.