L’obbligo della convalida delle dimissioni volontarie, già previsto fino al primo anno di vita del bambino, vale anche per tutelare le lavoratrici in gravidanza o le madri e i padri lavoratori.
Quindi, la riforma del lavoro, con il comma 4 dell’art. 55 del Testo unico in tema di tutela e sostegno della maternità e della paternità (D. Lgs. 151 del 2001), estende la durata del periodo in cui opera l’obbligo della convalida delle dimissioni volontarie anche alle lavoratrici in gravidanza o le madri e i padri lavoratori..
Così recita il comma 16 dell’art. 4 della Legge n. 92 del 2012: “La risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio”.
L’obbligo della convalida delle dimissioni volontarie deve essere applicato *durante il periodo di gravidanza; *per la lavoratrice o per il lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino; *nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, o, in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni decorrenti dalle comunicazioni (articolo 54, comma 9), ovvero dalla proposta di incontro con il minore da adottare o dalla comunicazione dell’invito a recarsi all’etero per ricevere la proposta di abbinamento.
Quindi la tutela della lavoratrice o del lavoratore padre viene estesa ai tre anni di vita del bambino nel caso di dimissioni volontarie e anche in caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.