Il comma 1 dell’art. 55 (Decreto legislativo n. 151 del 2001) stabilisce che, in caso di dimissioni volontarie, presentate durante il periodo per cui è previsto il *divieto di licenziamento ed entro l’anno del bambino, la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento.
Sempre con riferimento al comma 5, la lavoratrice o il lavoratore non sono obbligati a concedere il preavviso in caso di dimissioni volontarie della lavoratrice durante il periodo di gravidanza e nel primo anno del bambino, convalidate dall’Ispettorato. Anzi, la donna ha diritto ad una delle indennità previste da disposizioni di legge citata dal comma 1 dell’art. 55, ovvero *all’indennità sostitutiva del preavviso, che dovrà essere accreditata nella busta paga dell’ultimo mese del rapporto di lavoro. Si ricorda, in proposito, che negli altri casi al lavoratore che non concede il preavviso al datore di lavoro viene trattenuta l’indennità sostitutiva del preavviso in busta paga.
Può succedere anche che il datore di lavoro non conceda l’indennità sostitutiva del preavviso. Questo può succedere nel caso in cui il datore di lavoro può dimostrare che la lavoratrice ha iniziato un nuovo lavoro dopo le dimissioni, senza intervallo di tempo, e la lavoratrice stessa, a sua volta, non dimostra che il nuovo lavoro è meno vantaggioso per lei sia a livello economico che per altri motivi, quale ad esempio il maggior peso delle mansioni oppure la maggiore distanza fra la sede di lavoro e l’abitazione. (Cassazione/Sentenza 2000).
Un’altra indennità che spetta per legge è l’indennità di *disoccupazione ordinaria oppure con requisiti ridotti. Quindi la lavoratrice, mediante la convalida da parte dell’Ispettorato, può fruire anche di questa tutela previdenziale.