Il regime della convalida per le dimissioni volontarie e la risoluzione consensuale è stato introdotto per tutti i lavoratori e le lavoratrici, con due diverse modalità, una alternativa all’altra (commi 17 e 18 dell’art. 4 della legge n. 92 del 2012).
La convalida delle dimissioni volontarie e della risoluzione consensuale della lavoratrice o del lavoratore è la prima modalità da effettuare presso la Direzione territoriale del lavoro o il Centro per l’impiego territorialmente competenti, ovvero presso le sedi individuate dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali nazionali più rappresentative.
In alternativa è obbligatoria la sottoscrizione della ricevuta unilav, ovvero la sottoscrizione di idonea dichiarazione della lavoratrice o del lavoratore in calce alla ricevuta del modello unilav cessazione inviato dal datore di lavoro al Centro per l’Impiego entro cinque giorni dalla data di cessazione.
Per la verifica della firma del lavoratore in calce all’unilav, un decreto della riforma del lavoro stabilisce altre modalità semplificate mediante sistemi informatici per accertarne la data e autenticare la manifestazione di volontà della lavoratrice o del lavoratore per le dimissioni o la risoluzione consensuale del rapporto.
Il datore di lavoro, entro 30 giorni dalle dimissioni o dalla risoluzione consensuale, deve invitare il lavoratore a presentarsi presso la Direzione territoriale del lavoro o il Centro per l’impiego o presso le sedi indicate dal CCNL nazionale di lavoro, per convalidare l’atto oppure invitare il lavoratore a sottoscrivere la dichiarazione sulla comunicazione di cessazione. Se il datore di lavoro non rispetta i termini indicati, le dimissioni vengono annullate.
Il datore di lavoro deve allegare alla comunicazione dell’invito al lavoratore la copia della ricevuta di trasmissione della comunicazione a Centro per l’impiego e provvedere al recapito della comunicazione al domicilio della lavoratrice o del lavoratore che ne sottoscrive copia per ricevuta.
Il lavoratore, a sua volta, entro sette giorni dall’invito del datore di lavoro, può *aderire all’invito formulato dal datore di lavoro; *non aderire all’invito formulato e in questo caso il rapporto di lavoro si intende risolto; *revocare le dimissioni o la risoluzione consensuale.
Il rapporto di lavoro s’intende legittimamente risolto se la lavoratrice o il lavoratore non revoca le dimissioni o non aderisce, entro sette giorni dalla ricezione, all’invito a presentarsi presso le sedi per la convalida delle dimissioni, oppure se non accetta di firmare la lettera che è obbligato a trasmettere al Centro per l’impiego (unilav).
In sintesi, se il lavoratore non risponde autorizza la convalida delle dimissioni. Se invece vuole revocare le dimissioni può effettuare la revoca in forma scritta entro sette giorni. In tal caso, il contratto di lavoro tra le parti riprende normalmente dal giorno successivo alla comunicazione della revoca. Si ricorda che per i 30 giorni intercorrenti tra la data di presentazione delle dimissioni e la data della revoca, il lavoratore non ha diritto a retribuzione se in questo periodo non ha svolto prestazione lavorativa.