La Direttiva prevede delle sanzioni a carico dei datori di lavoro che impiegano lavoratori il cui soggiorno è irregolare e le norme prevedono, in particolare, un inasprimento delle pene comminate ai datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi non muniti di un regolare permesso di soggiorno.
A questo proposito il disposto prevede la modifica dell’articolo 22, comma 12, del decreto legislativo 25 luglio 1988, n. 286, stabilendo anche che il giudice applichi al datore di lavoro la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente [articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso comma 12-ter].
Non solo, nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo, sia rilasciato allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso di soggiorno per motivi umanitari [articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso comma 12-quater].
Si ricorda che il permesso di soggiorno ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale. Il permesso è revocato in caso dì condotta incompatibile con le finalità dello stesso, ovvero qualora vengano meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.
La Direttiva prevede che i criteri per la determinazione e l’aggiornamento del costo medio del rimpatrio cui commisurare la sanzione amministrativa accessoria sopra menzionata sono stabiliti con decreto interministeriale.
I proventi derivanti dall’applicazione della sanzione amministrativa accessoria affluiscono all’entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati, nella misura del sessanta per cento al fondo rimpatri e per il residuo quaranta per cento al Fondo sociale per occupazione e formazione per la realizzazione di interventi di integrazione sociale di immigrati e minori stranieri non accompagnati (articolo 1, comma 2).
Sono previste sanzioni a carico delle persone giuridiche ed associazioni nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (articolo 2).
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