È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2011 la Direttiva in ordine all’applicazione dell’articolo 8, commi 4, 8, 9 e 15 del Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 122 del 30 luglio 2010, riguardante il settore degli investimenti degli Enti pubblici e privati che gestiscono forme obbligatorie di assistenza e previdenza.
Secondo quanto stabilisce la direttiva registrata alla corte dei Conti lo scorso 18 marzo 2011 è necessario, allo scopo di preservare il patrimonio pubblico, individuare e utilizzare in modo sistematico un’analisi del rischio nella valutazione delle opportunità di investimento e delle operazioni di disinvestimento in relazione alle passività e al patrimonio.
La direttiva fornisce alcune indicazioni di ordine pratico al fine di offrire tutte le possibili indicazioni per valutare la bontà di un investimento; in effetti, si parte da un il confronto del rendimento e del rischio del patrimonio con gli analoghi parametri dei titoli di Stato, al confronto tra differenti soluzioni gestionali degli immobili posseduti con l’obiettivo della massima oculatezza della gestione del patrimonio immobiliare.
Uno dei punti che gli enti dovranno tener conto è la trasparenza nella gestione del patrimonio immobiliare. In effetti, nel caso degli immobili già posseduti, le diverse soluzioni gestionali che verranno identificate dovranno tener conto dell’esigenza della massima trasparenza e della riduzione dei costi. Gli Enti in questione dovranno valutare comparativamente modalità di gestione interna da confrontare con soluzioni esterne, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, trasparenza ed imparzialità.
Gli Enti potranno elaborare mediante proprio regolamento specifiche procedure di selezione trasparenti che tengano conto della particolare tipologia di servizi acquistati e delle peculiarità dei soggetti appaltanti.
La direttiva sollecita, allo scopo di garantire la massima trasparenza sulle quote in gestione, e richiede strettamente che qualsiasi modifica relativa alle quote di partecipazione dei Enti pubblici deve essere basata su di un’analisi di asset allocation e sottoposta preventivamente al parere dei rispettivi Collegi sindacali.