La Corte di Cassazione, attraverso la sentenza n. 14713 del 5 luglio 2011, ha voluto chiarire il ruolo e la funzione dei dirigenti da quelli considerati pseudo-dirigenti.
In effetti, la Cassazione ha ribadito che le diverse garanzie procedurali previste dalla art. 7 della legge n. 300 del 1970 (Statuto dei lavoratori), non sono applicabili al rapporto di lavoro dei dirigenti propriamente detti, ossia al lavoratore che si colloca al vertice della organizzazione aziendale che svolge le funzioni tali da improntare la vita dell’azienda, con scelte di respiro globale, in rapporto di collaborazione fiduciaria con il datore di lavoro.
Mentre, sempre per la suprema corte, le stesse garanzie sono pienamente applicabili alla figura del cosiddetto pseudo-dirigente o dirigente meramente convenzionale nel quale le mansioni concretamente attribuite ed esercitate non hanno le caratteristiche proprie del rapporto propriamente dirigenziale, ovvero non hanno potere direttivo, di assunzione di personale, di imporre sanzioni disciplinari o di rappresentare l’azienda all’esterno.
La sentenza ha disposto, in effetti, il reintegro in azienda del dirigente che non ha poteri decisionali né rappresentativi, a seguito di un licenziamento illegittimo e a questo proposito devono essere applicate le norme previste dall’articolo 18 della Legge n. 300/1970 per i lavoratori subordinati.
Già in precedenza la stessa corte di Cassazione si era soffermata sulla figura del dirigente attraverso le sentenze n. 6041/1995 e n. 7880/2007.
Con la sentenza del 1995 aveva precisato che le garanzie procedurali previste dalla legge 300/1970 erano solo applicabili al dirigente propriamente detto escludendo quella della figura del dirigente senza reali funzioni dirigenziali. Successivamente, con la sentenza del 2007, ha voluto evitare di frammentare la categoria dei dirigenti tutelando la loro figura professionale sollevando il datore di lavoro dall’obbligo di contestazione degli addebiti nei confronti dei dirigenti apicali.
Successivamente, con la sentenza n. 14713/2011 la Corte ha voluto confermare l’unitarietà della categoria chiedendo la verifica caso per caso con la conseguente copertura delle eventuali tutele previste: in presenza di un dirigente dovranno applicarsi le garanzie procedurali previste dall’articolo 7 della legge 300/1970, mentre in presenza di pseudo-dirigenti si dovrà applicare le garanzie procedurali previste dall’articolo 7 con le sanzioni previste per qualsiasi lavoratore subordinato.