L’Inps recepisce la sentenza n. 234 della corte Costituzionale del 19 luglio 2011 a proposito del diritto di opzione tra assegno di invalidità e disoccupazione attraverso la circolare n. 138 dello scorso 26 ottobre 2011.
Ricordiamo che i lavoratori che fruiscono di assegno di invalidità, nel caso in cui si trovino ad avere diritto ai trattamenti di disoccupazione, hanno il diritto di scegliere tra l’assegno ordinario di invalidità e l’indennità di disoccupazione limitatamente al periodo di disoccupazione indennizzato, ferma restando l’incumulabilità delle due prestazioni.
La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 6, comma 7, del decreto legge n. 148 del 20 maggio 1993 convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 luglio 1993, n. 236, nonché dell’articolo 1 della stessa Legge n. 236 del 1993.
La Corte Costituzionale è intervenuta nella parte in cui tali norme non prevedono, per i lavoratori che fruiscono di assegno o pensione di invalidità, nel caso in cui si trovino ad avere diritto ai trattamenti di disoccupazione, il diritto di optare tra tali trattamenti e quelli di invalidità limitatamente al periodo di disoccupazione indennizzato.
L’Inps, al fine di allinearsi alle decisioni della Suprema Corte, ha reso noto alcuni comportamenti che i lavoratori dovranno esercitare. In primo luogo, per un corretto esercizio del diritto di opzione è condizione indefettibile che l’assicurato presenti alla competente Struttura dell’Istituto domanda amministrativa, da cui risulti in modo non equivoco la propria volontà di scegliere l’indennità di disoccupazione in luogo dell’assegno ordinario di invalidità.
L’Inps sta predisponendo presso le strutture territoriali, oltre a quelle telematiche, una nuova procedura di presentazione della domanda di indennità di disoccupazione dove l’opzione in argomento sarà esercitata con apposita richiesta scritta presentata alla Struttura INPS
Nel caso in cui i lavoratori diventino titolari di assegno ordinario di invalidità successivamente alla presentazione della domanda di indennità di disoccupazione o durante il periodo di fruizione dell’indennità medesima gli stessi possono esercitare, con apposita richiesta scritta, la facoltà di opzione a favore dell’indennità di disoccupazione entro 60 giorni dalla data in cui è stato notificato il provvedimento di accoglimento della domanda di assegno ordinario di invalidità. Qualora essi non esercitino tale opzione o la esercitino in ritardo, l’importo dell’indennità di disoccupazione corrisposto diventa non dovuto e deve essere oggetto di compensazione/recupero sui pagamenti relativi all’assegno di invalidità.
I lavoratori che abbiano esercitato la facoltà di opzione per l’indennità di disoccupazione, possono rinunciare all’indennità in qualsiasi momento ottenendo il ripristino del pagamento dell’assegno di invalidità.
Ricordiamo anche che la rinuncia, che ha valore dalla data in cui viene effettuata, ha carattere definitivo e il lavoratore che l’ha esercitata non può più essere ammesso a percepire la parte residua di disoccupazione.