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Disabili, ripartizione del fondo per il diritto al lavoro

Il Ministero del Lavoro ha stabilito, con proprio decreto, i criteri per la ripartizione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili.

In effetti, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, e nel rispetto delle disposizioni del Regolamento CE n. 800/2008 della commissione, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 2010, il Decreto InterMinisteriale del 4 febbraio 2010 che definisce i criteri e le modalità per la ripartizione fra le regioni e le province autonome delle disponibilità del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili istituito dall’art. 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, così come modificato dall’artico 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

Il riparto del Fondo è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, proporzionalmente alle richieste di contributo presentate dai datori di lavoro privati che hanno svolto assunzioni a tempo indeterminato ai sensi dell’articolo 12 e 13 della legge n. 68/1999, nell’anno antecedente al provvedimento di riparto.

Le regioni e le province autonome assegnano un punteggio calcolato moltiplicando il costo salariale annuo sostenuto dal datore di lavoro per il lavoratore disabile.

L’erogazione di ciascuna annualità del contributo è subordinata alla verifica da parte dei Servizi  competenti della permanenza del rapporto di lavoro instaurato con il soggetto disabile.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro per cause non imputabili al lavoratore disabile, il contributo dovrà essere ridotto in proporzione alla durata del rapporto lavoro così come  in caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

La Legge prevede un’attività di monitoraggio che deve essere espletata attraverso una relazione che deve essere indirizzata al Ministero del Lavoro a cura delle regioni e province autonome.

La relazione deve contenere, oltre alle indicazioni personali di carattere anagrafico, la percentuale di riduzione della capacità lavorativa o minorazione ascritta alle categorie di cui alla tabella del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni, ovvero presenza di handicap intellettivo e psichico, indipendentemente dalla percentuale d’invalidità, data di assunzione, categoria professionale, data di eventuale cessazione del rapporto di lavoro, tipologia di contratto di lavoro.

La relazione deve anche contenere il codice fiscale o partita IVA del datore di lavoro privato, ragione sociale, settore economico di attività, dimensione aziendale, tipologia di convenzione ove stipulata, tipologia di contributo concesso,  misura percentuale del costo salariale annuo del  disabile assunto.

1 commento su “Disabili, ripartizione del fondo per il diritto al lavoro”

  1. salve nel giugno 2009 ho iniziato un tirocinio di formazione con contratto finalizzato all’assunzione legge 68 art. 11. la mia percentuale di invalidita e di 50% ma al fine tirocinio come centralinista non sono stata confermata! e quindi non assunta come prevedeva il contratto! ero stata assegnata e selezionata io e un’altra disabile per due posti! io sono diplomata ho diversi anni di esperienza come call center e lavori di segreteria e sopratutto ho sempre lavorato nelle asl quindi molta dimestichezza attinente nell’ambito sanitario, mentre l’altra ragazza che e stata selezionata con me e poi confermata era completamente inpreparata e non aveva nessun titolo ne esperienze! pero aveva una invalidita superiore al 74% la motivazione della mia non conferma fu che cerano delle lacune che non mi ero inserita nel gruppo ecc, niente di fondato, io ero stata subito operativa e non avevo riscontrato problemi! e passato un anno e sono rimasta disoccupata il centro dell’impiego di

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