Ieri abbiamo introdotto alcuni cambiamenti in materia di disciplina degli appalti. Cerchiamo oggi di comprendere quali siano i principali punti di innovazione in materia di rilascio dell’attestazione, verifica dei dati e altri obblighi del soggetto appaltatore. Per quanto concerne, in particolare, il rilascio dell’attestazione, non essendo stata fissata una validità dell’asseverazione occorrerà prestare attenzione alle tempistiche del rilascio, indicando come il controllo comprende i versamenti effettuati fi no a una certa data, per evitare di produrre una dichiarazione non allineata.
Della verifica dei dati si è recentemente occupato il quotidiano Italia Oggi, che ricorda come “chi rilascia l’attestazione può richiedere l’elenco dei lavoratori adibiti all’appalto-subappalto e delle relative buste paga, per verificare le rispondenze con l’F24 (aspetto complicato specie nel caso di imprese di dimensioni elevate e con diversi contratti in atto). Dalla circ. 40/2012 emerge che l’attestazione deve comprendere anche i riferimenti inerenti l’Iva e le ritenute sui redditi da lavoro dipendente non versate, come nel caso in cui l’obbligo di versamento non è mai sorto (reverse charge) o il tributo è stato compensato. In dubbio se nel controllo rientrano anche le ritenute sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente”.
Ancora, il quotidiano ricorda come “il regime di responsabilità solidale” – di cui ieri abbiamo fatto ampio cenno – “comprende anche quelli riferiti a retribuzione, contribuzione e premi assicurativi (sono escluse le sanzioni civili). Chi appalta deve rispettare gli obblighi di legge, anche per evitare rivendicazioni da parte dei lavoratori impiegati nell’appalto, i quali possono proporre azione diretta contro il committente per il rispetto del contratto (la tutela è estesa anche al tfr e all’indennità sostitutiva del preavviso). Per i crediti derivanti da oneri sociali legati alla retribuzione, così come per i trattamenti retributivi, la responsabilità può essere fatta valere nel limite temporale di due anni”.
Infine, sul fronte delle esclusioni, risultano essere esentate espressamente le stazioni appaltanti di cui all’art. 3, comma 33, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.