Il nostro Ente previdenziale ha voluto fornire, per il corrente anno, una breve sintesi delle principali disposizioni in materia di contribuzione dovuta dai datori di lavoro in genere e dalle aziende agricole per gli operai a tempo determinato e indeterminato.
Infatti, il lavoro dell’INPS si è anche reso necessario per l’effetto delle novità introdotte dalla legge n. 92/2012, meglio conosciuta come la Riforma del Mercato del lavoro, e delle modifiche introdotte dalla legge n. 221 e n. 228/2012, insieme al percorso di armonizzazione dell’aliquota contributiva pensionistica, previsto dalla legge n. 335/1995 e avviatosi nel 1997.
In merito al contributo IVS, l’INPS pone in evidenza il completamento del percorso di armonizzazione dell’aliquota contributiva pensionistica per i datori di lavoro che, alla data del 01.01.1996, non avevano integralmente trasferito al FPLD la quota di 4,43% dalle gestioni TBC, MATERNITÀ e CUAF.
I datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione dovranno aumentare – a partire dal periodo contributivo gennaio 2013 – l’aliquota FPLD della misura residua, utile al raggiungimento dell’aliquota complessiva del 32% cui deve essere aggiunto lo 0,70% ex GESCAL, per i datori di lavoro tenuti al versamento, nonché l’incremento di 0,30 punti percentuali di cui all’articolo 1, comma 769, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
In merito ai contributi CIGS e di mobilità, la legge 92/2012, di riforma del mercato del lavoro, con l’art. 3, comma 1, ha disposto la messa a regime – a far tempo dal 1 gennaio 2013 – della disciplina in materia di integrazione salariale straordinaria e dei relativi obblighi contributivi per le imprese esercenti attività commerciali (logistica compresa) con più di cinquanta dipendenti, le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più’ di cinquanta dipendenti, le imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti e le imprese del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, a prescindere dal numero di dipendenti.
Non solo, la disposizione estende (fino a dicembre 2016[1]) anche la disciplina riferita all’indennità di mobilità.
Per questa ragione, i datori di lavoro destinatari del provvedimento sono tenuti al versamento della contribuzione di cui all’art. 9, della legge n. 407/1990 (0,90%) e di quella ex art. 16, comma 2, della legge n. 223/1991 (0,30%) a partire dalla denuncia afferente al periodo di paga “gennaio 2013”, senza soluzione di continuità rispetto all’anno scorso.
Le novità proseguono con
sempre in materia di integrazione salariale, l’articolo 3, c, 3, della più volte citata legge di riforma del mercato del lavoro dispone l’estensione – a far tempo da “gennaio 2013” – degli obblighi contributivi per Cigs, ex art. 9 della legge n. 407/90, alle imprese e agenzie di cui all’articolo 17, commi 2 e 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, e alle società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettera b), della medesima legge.
Si osserva, al riguardo, che il legislatore fa riferimento al solo obbligo contributivo per Cigs e non alla relativa disciplina.
Le aziende interessate, quindi, da “gennaio 2013”, saranno tenute al versamento del contributo dello 0,90% (di cui 0,30% a carico lavoratore)