È stato stabilito il termine ultimo del 31 gennaio 2012 per la presentazione delle domande per il riconoscimento, in favore degli enti ed associazioni di promozione sociale, di svolgere attività di evidente funzione sociale. I criteri e le modalità per il rilascio degli attestati in oggetto sono disciplinati, a partire dall’anno 2011, dalla Circolare n. 6 del 18 febbraio 2011 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Il riconoscimento, per i soggetti aventi sede unica o sedi in meno di dieci regioni, è propedeutico ai fini della concessione del contributo statale in favore delle associazioni di promozione sociale, ai sensi della Legge n. 476 del 19 novembre 1987 e della Legge n. 438 del 15 dicembre 1998.
Le istanze per il riconoscimento di svolgere attività di evidente funzione sociale dovranno essere compilate utilizzando l’apposito modello di domanda ed essere recapitate entro il termine indicato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per il terzo settore e le formazioni sociali – già Direzione Generale per il volontariato, l’associazionismo e le formazioni sociali.
Il Ministero ricorda che per aver titolo alla concessione gli enti e le associazioni contemplate all’articolo 2, comma 2, della legge n. 476/1987 devono possedere alcuni requisiti. In proposito è necessario che i soggetti che hanno sede in meno di dieci regioni devono svolgere attività a livello nazionale ed avere sedi presenti in almeno cinque regioni e venti province operanti consecutivamente da almeno cinque anni in coerenza con quanto prevede l’articolo 7 della legge n. 383 del 2000. Al contrario, possono partecipare anche i soggetti che hanno sede unica e che svolgono attività a livello nazionale ed essere operanti da almeno dieci anni.
Ricordiamo anche che le federazioni con propria sede unica devono dimostrare di essere costituite ed operanti consecutivamente sul territori nazionale da almeno dieci anni. Ad ogni modo, il requisito presente all’articolo 2, comma 1, lett. b) della legge n. 476/1987 relativo alla partecipazione degli associati e alla democraticità dell’ordinamento interno deve essere anche dimostrabile.