Il Ministero della Pubblica Istruzione, attraverso la sua nota 10331 del 14 dicembre 2011, ha deciso di offrire alcuni chiarimenti a proposito della proroga del congedo straordinario per dottorato di ricerca dovuta a malattia accertata e sull’opportunità – da parte dei dirigenti scolastici, dopo aver acquisito la delibera del collegio dei docenti – di autorizzare la proroga per un periodo massimo corrispondente alla durata della malattia stessa.
In effetti, come ricorda, e ribadisce, la circolare ministeriale all’articolo 2 della legge del 13 agosto 1984 n. 476 il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato a domanda in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste.
Questo riferimento porta alla considerazione che, se da una parte si proroga il congedo oltre l’effettiva durata del corso, è pur vero che si è tenuti a concedere il congedo straordinario per il periodo di durata del corso, ma nel cui ambito non può prefigurarsi la preparazione e la discussione della tesi, non ritenendo pertanto possibile la concessione di una proroga del congedo straordinario oltre tale limite.
Una deroga a questa disposizione deve tuttavia essere prevista a norma di quanto disposto dallo Statuto dei diritti e dei doveri degli Studenti Universitari, emesso in attuazione dell’articolo 34 della Costituzione della Repubblica Italiana, che sancisce il diritto per tutti i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi, e secondo il quale l’Università garantisce alle proprie studentesse e ai propri studenti alcuni diritti, nel rispetto di doveri), che al Titolo X testualmente recita
Lo studente di dottorato ha diritto a fruire di periodi di sospensione per malattia, per
maternità o per lavoro. Egli ha altresì diritto a chiedere un breve rinvio dell’esame finale di dottorato qualora ritenesse necessario un approfondimento della tematica di ricerca
Per questo motivo i Collegi dei docenti, su richiesta dell’interessato e sulla base della necessaria documentazione medica, possono prorogare la durata del corso di dottorato per il periodo corrispondente all’accertata malattia: la proroga non può eccedere il periodo massimo corrispondente alla durata della malattia.