In materia di malattia e infortunio, l’apprendista del segmento agricolo ha un differente trattamento a seconda che risulti inquadrato come operai o impiegato: continuamo a illustrare alcuni punti dell’Intesa sull’apprendistato in agricoltura.
Quando si infortuna un operaio, e per analogia quando è malato, all’apprendista spettano le indennità previste dalla contrattazione di riferimento comprensive delle integrazioni economiche previste dagli artt. 61 e 62 del contratto collettivo nazionale operai agricoli e florovivaisti 2010 – 2013.
Agli impiegati, sempre in caso di malattia ed infortunio, spettano l’identico trattamento previsto per gli impiegati a tempo indeterminato, al netto delle erogazioni degli istituti previdenziali ed assistenziali.
Come per tutti i contratti di apprendistato, in caso di malattia o infortunio superiore a trenta giorni, è possibile la proroga del termine del contratto di apprendistato, con il conseguente posticipo anche dei termini connessi ai benefici contributivi.
L’Intesa tra le parti sociali ha riconosciuto il valore dei cicli stagionali anche nel contratto di apprendistato. Infatti, i datori di lavoro agricolo che svolgono la loro attività in cicli stagionali possono instaurare contratti di apprendistato anche a tempo determinato, limitatamente per le mansioni previste nell’area 1.a e 2.a di cui all’art. 31 del CCNL operai agricoli e florovivaisti 2010-2013 ed alle categorie 1.a, 2.a, 3.a e 4.a di cui all’art. 16 del CCNL quadri e impiegati agricoli 2008-2011.
E’ consentito articolare lo svolgimento dell’apprendistato in più stagioni attraverso più rapporti a tempo determinato, l’ultimo dei quali dovrà comunque avere inizio, dalla data di prima assunzione, entro 48 mesi.
Inoltre, la prestazione di ciascuno dei rapporti a tempo determinato deve essere svolta nell’ambito di un unico rapporto continuativo di durata non inferiore a 4 mesi consecutivi. In merito alla stabilizzazione dei contratti di apprendistato è necessario riferirsi alle disposizioni di legge vigenti. In effetti, le leggi sulla tutela dell’apprendistato definiscono il numero complessivo di apprendisti assumibili e la percentuale di contratti di apprendistato confermati.