Il part-time è un particolare contratto dove il prestatore d’opera decide di fornire la sua collaborazione in misura ridotta; in effetti, si parte da un lavoro, definito full-time, basato su 8 ore di lavoro giornaliero, in relazione al contratto di lavoro applicato, pari a 40 settimanali, settore metalmeccanico ad esempio, o a 4 ore giornaliero, part-time in misura del 50%, per una quota settimanale pari a 20 ore.
In realtà, nei fatti, però, il discorso è leggermente diverso. Infatti, può capitare al prestatore d’opera sia chiamato a svolgere una quota settimanale superiore rispetto a quello pattuito all’atto dell’assunzione o della trasformazione del contratto di lavoro da full-time a part-time.
In questo caso, può capitare che una parte, il lavoratore, decida di sollevare una questione contrattuale al fine di farsi riconoscere, nei fatti, una trasformazione, del contratto di lavoro.
A questo proposito, la Corte di Cassazione si è espressa su questo particolare tema, si veda la sentenza n. 15774 del 19 luglio 2011. Per la Corte, infatti, non conta che cosa ci sia scritto nel contratto di lavoro, perché per stabilire se il contratto rientra nella tipologia del rapporto di lavoro part-time o a tempo pieno è necessario considerarsi, nei fatti lo svolgimento del rapporto di lavoro con la sua articolazione oraria. In effetti, non conta l’inquadramento in un particolate tipologia contrattuale e nemmeno l’iniziale manifestazione delle parti, ma, semmai, i comportamenti in essere.
Il collaboratore, una volta che ha accertato in modo inopinabile che l’orario da esso svolto può rientrare, in modo sistematico, in quello di un rapporto di lavoro full-time, può far riconsiderare il contratto: questo deve essere necessariamente considerato full-time e di conseguenza deve essere così retribuito e inquadrato.
È opportuno, però, ricordare che occorre considerare la quantità di lavoro svolto, in sede di riconoscimento, e verificare, con dati oggettivi, se si avvicina o addirittura supera un contratto di lavoro full-time.
Non solo, il superamento delle ore previste dal contratto non deve essere stato fatto in modo sporadico, ma deve accadere in modo sistematico e costante. Si ricorda che l’eventuale retribuzione come straordinario delle eccedenze del rapporto part-time non esclude la trasformazione del contratto stesso.