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DURC: chi deve richiederlo e quando. Aggiornamenti

 Non tutti conoscono a fondo la normativa che disciplina il DURC nei suoi vari aspetti. Ad esempio, non è ancora chiaro chi deve richiederlo, quando e perché richiederlo, cosa deve contenere e quali le modalità per richiederlo. Iniziamo con il precisare che dal 13 febbraio 2012 vigono nuove norme sulle modalità di richiesta del documento e sull’autocertificazione.

Da tale data la richiesta del DURC non può più essere presentata da ditte appaltatrici o subappaltatrici, ma solo da Stazioni Appaltanti pubbliche o Amministrazioni procedenti. Tuttavia, non è possibile presentare l’autocertificazione, in quanto il DURC è un documento che attesta la regolarità contributiva delle imprese (che peraltro dev’essere comprovata da Enti tecnici). Pertanto, precisa una nota ufficiale del Ministero del Lavoro, l’autocertificazione non può sostituire le valutazioni che vengono realizzate da un organismo tecnico (Leggi anche Il DURC non si può autocertificare)

Il DURC deve contenere la denominazione/ragione sociale, la sede legale e l’unità operativa, il codice fiscale del datore di lavoro, l’attestazione dell’iscrizione agli istituti previdenziali e alle casse edili (se previsto), la dichiarazione di regolarità e di non regolarità contributiva con indicazione della scopertura, data della verifica di regolarità contributiva, data di rilascio del documento e nominativo del responsabile del procedimento di rilascio.

La richiesta del DURC è obbligatoria per tutti i datori di lavoro che fruiscono dei benefici normativi e contributivi previsti dall’ordinamento in materia di lavoro e legislazione sociale, per dimostrare la regolarità contributiva, anche ai fini delle sovvenzioni previste dalla disciplina comunitaria.

La richiesta del DURC è obbligatoria negli appalti pubblici (lavori, servizi e forniture) ed è requisito indispensabile per partecipare alla gara, all’aggiudicazione e alla stipula del contratto, agli stati di avanzamento dei lavori, alle liquidazioni finali; nei lavori privati dell’edilizia soggetti al rilascio di concessione edilizia ovvero a denuncia inizio attività (DIA) o permesso a costruire (PAC); per la verifica di idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi in materia di sicurezza e salute sul lavoro nei cantieri temporanei e mobili.

Sono autorizzati al rilascio DURC l’INPS, l’INAIL e altri istituti previdenziali che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria previa stipula di apposita convenzione con i suddetti enti. Per i datori di lavoro del settore edile il DURC è rilasciato anche dalle casse edili costituite da una o più associazioni dei datori o prestatori di lavoro.

Per la richiesta DURC si utilizza la modulistica unificata predisposta da istituti previdenziali, casse edili ed enti bilaterali, da inoltrare mediante strumenti informatici. Il DURC viene rilasciato dagli istituti previdenziali entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta da parte del sistema informatico. Se gli istituti previdenziali non si pronunciano entro tale termine scatta il silenzio assenso.

Il DURC stampato in duplice originale (uno per il richiedente e uno da tenere agli atti) è firmato dal responsabile dell’iter della procedura e trasmesso al richiedente tramite raccomandata con A/R o posta elettronica certificata per gli enti che l’hanno già attivata.

APPROFONDIMENTI
*Ulteriore precisazione sul DURC in materia di decertificazione
*Il DURC e il reato amministrativo

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