Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 104 del 12 gennaio 2011, ha stabilito l’esclusione da una gara di appalto le imprese che presentano dichiarazioni mendaci in tema di regolarità contributiva.
Già in precedenza l’Avvocatura dello Stato, interpellata in argomento dall’Ente che ne aveva sancito l’esclusione, aveva espresso parere favorevole. In effetti, per l’Avvocatura, ai sensi della lettera f) dell’articolo 12 del decreto legislativo n. 157 del 1995, la società non poteva partecipare alla gara per via di una mendace dichiarazione rilasciata in occasione di una precedente gara di analogo oggetto indetta dal medesimo Istituto.
Lo stesso istituto previdenziale interpellato in materia, con nota del 24 settembre 2003, aveva fatto presente che, al momento della dichirazione, l’impresa non era in posizione di regolarità per ciò che attiene l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e che solo successivamente alla dichiarazione aveva provveduto a richiedere la possibilità di procedere al pagamento dilazionato il dovuto.
Il Consiglio di Stato, Sezione V del 30 gennaio 2006 n. 288, si era già espresso in argomento in una situazione analoga tanto da rilevare che la mancanza del requisito della regolarità contributiva alla data di scadenza del termine previsto dal bando per la presentazione delle offerte non è sanato dall’eventuale adempimento tardivo dell’obbligazione contributiva.
In effetti, il tardivo adempimento può rilevare nelle reciproche relazioni di credito e di debito tra i soggetti del rapporto obbligatorio e non anche nei confronti dell’Amministrazione aggiudicatrice che deve accertare la sussistenza del requisito della regolarità contributiva ai fini dell’ammissione alla gara.
Il Consiglio di Stato ha pure posto in evidenza la posizione della giurisprudenza dell’Unione Europea con sentenza del 9 febbraio 2006. In questo caso la giurisprudenza europea ribadisce che l’eventuale acquisizione tardiva della correttezza contributiva non può escludere la non ammissione dell’impresa inadempiente poiché un comportamento del genere porterebbe ad una disparità di trattamento tra imprese che risultano in regola, fin dall’inizio, alle norme contributive e previdenziali rispetto a quelle che intendo sanare solo successivamente la loro posizione.