La terza sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 21780 del 31 maggio 2011, ha stabilito che l’omessa presentazione del DURC non è un reato penale ma semmai rientra tra le possibili sanzioni amministrative.
La Corte di Cassazione in questo modo rigetta le decisioni prese dal Tribunale monocratico di Firenze che, con sentenza del 30 giugno 2009, affermava la responsabilità penale in ordine al reato previsto all’articolo 44, lett. a) del D.P.R. n. 380/2001, ovvero con l’ammenda fino a 10329 euro per l’inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive in quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire derivata dall’impossibilità di una società appartenente alla filiera di produrre tempestivamente il DURC (documento unico di regolarità contributiva).
La corte di Cassazione, negando le motivazioni addotte, rileva che la violazione contestata rientra tra le ipotesi di un adempimento di carattere amministrativo che non riguarda la condotta di trasformazione del territorio.
In effetti, la sanzioni inflitta dal Tribunale di Firenze rientrerebbe tra le ipotesi di vigilanza sull’attività urbanistico edilizia e come tale riguarda il governo del territorio; infatti, dopo l’entrata in vigore della legge n. 765/1967 e della legge di tutela paesaggistica n. 431/1985, l’urbanistica non è più la sola disciplina dell’attività edilizia, ma la nozione si estende fino alla disciplina degli usi del territorio in senso sociale, economico e culturale.
Il documento unico di regolarità contributiva è disciplinato dall’art. 90 del decreto n. 81/08 e modificato dal decreto n. 106/2009.
Si ricorda che il documento è un certificato che attestala regolarità di un’impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di INPS, INAIL e Casse Edili, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.
Secondo i dettami della legge stessa, il documento deve essere trasmesso dal committente, o dal responsabile dei lavori, all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività.
Anche se le leggi regionali possono inserire ulteriori passaggi o nuove fasi per i quali risulta necessario acquisire il DURC, ciò non toglie che il documento era, e rimane, uno strumento oggettivo per monitorare le dinamiche sociali e può essere utilizzato per far emergere il cosiddetto lavoro sommerso o in nero.